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Procedimenti disciplinari

Sanzioni disciplinari dei docenti: quali sono, come si sceglie la sanzione e come si impugna

Avv. Alessandro De Martino··5 min di lettura

Per i docenti le sanzioni sono ancora quelle del Testo unico della scuola, dall'avvertimento scritto alla destituzione. La scelta deve rispettare la gravità del fatto e la proporzionalità; contro la sanzione si agisce davanti al giudice del lavoro.

In breve

  • Il CCNL 2019-2021 non ha introdotto un codice disciplinare contrattuale per i docenti: ha rinviato la materia a una sessione negoziale e ha confermato le sanzioni del Testo unico (art. 48 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021).
  • La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione; se il giudice la annulla per sproporzione, può rideterminarla (art. 2106 c.c.; art. 63, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001).
  • Le sanzioni si impugnano davanti al giudice ordinario del lavoro, non al TAR, e il tentativo di conciliazione è facoltativo (art. 63 D.Lgs. 165/2001; art. 410 c.p.c.).

Il catalogo delle sanzioni

Nel pubblico impiego le sanzioni disciplinari sono solo quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi (art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001). Per i docenti la fonte resta il Testo unico della scuola: il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 non ha introdotto un codice disciplinare contrattuale per questo personale, ma ha rinviato la materia a una specifica sessione negoziale e, nell'attesa, ha confermato il Testo unico, aggiungendo due ipotesi di destituzione (art. 48, commi 1 e 3).

La scala, dalla sanzione più lieve alla più grave, è questa (artt. 492-498, D.Lgs. 297/1994):

Restano ferme le ipotesi di licenziamento disciplinare previste per tutti i dipendenti pubblici (art. 55-quater, D.Lgs. 165/2001).

Come si sceglie la sanzione

Il criterio di fondo è la proporzionalità: la sanzione va commisurata alla gravità dell'infrazione (art. 2106 c.c., richiamato dall'art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001), guardando alla natura del fatto, all'intenzionalità o al grado della colpa, alle conseguenze. Per le violazioni del codice di comportamento contano la gravità del comportamento e l'entità del pregiudizio, anche morale, al decoro o al prestigio dell'amministrazione (art. 16, comma 2, D.P.R. 62/2013).

Pesa anche la recidiva: chi ricade in un'infrazione della stessa specie va incontro alla sanzione immediatamente più grave o alla misura massima (art. 499, D.Lgs. 297/1994). A nostro avviso, però, decorsi due anni dall'applicazione delle sanzioni non se ne può più tenere conto ad alcun effetto, docenti compresi (art. 7, ottavo comma, L. 300/1970, applicabile alle pubbliche amministrazioni per l'art. 51, comma 2, D.Lgs. 165/2001). Si veda l'approfondimento su riabilitazione e fascicolo personale.

Chi la irroga

Per legge il dirigente scolastico è competente per le infrazioni punibili fino a dieci giorni di sospensione, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari per quelle più gravi (art. 55-bis, comma 9-quater, D.Lgs. 165/2001). Per il personale ATA, il cui contratto prevede la sospensione fino a dieci giorni, la regola si applica così com'è scritta. Per i docenti la Cassazione ritiene che in pratica il dirigente possa irrogare solo l'avvertimento scritto e la censura, perché la scala del Testo unico passa dalla censura alla sospensione fino a un mese, di competenza dell'UPD (Cass. ord. 21 luglio 2025, n. 20455). I dettagli sono nell'approfondimento su chi decide e quali sono i termini.

Come si impugna

Le controversie sulle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non al TAR (art. 63, D.Lgs. 165/2001). I motivi ricorrenti sono l'incompetenza, la violazione dei termini perentori, la sanzione fondata su fatti non contestati, la mancanza di prova e la sproporzione. In quest'ultimo caso il giudice, annullata la sanzione, può rideterminarla tenendo conto della gravità del comportamento (art. 63, comma 2-bis).

Prima della causa si può chiedere, anche tramite il sindacato, un tentativo di conciliazione: è facoltativo, interrompe la prescrizione e sospende i termini di decadenza (artt. 409 e 410 c.p.c.). Per il personale ATA il contratto prevede inoltre, durante il procedimento, la determinazione concordata della sanzione (art. 29 CCNL 2019-2021); per i docenti il contratto ha rinviato anche questa procedura alla sessione negoziale.

Quanto ai tempi, per la destituzione e il licenziamento valgono i termini di decadenza previsti per i licenziamenti, che la Cassazione applica anche al pubblico impiego: impugnazione scritta entro sessanta giorni dalla comunicazione e, nei successivi centottanta giorni, deposito del ricorso o richiesta di conciliazione (art. 6, L. 604/1966). Per le altre sanzioni questo termine breve non è previsto, ma attendere troppo non è prudente: le prove si disperdono. Il ricorso, di per sé, non sospende la sanzione.

Domande frequenti

Esiste oggi un codice disciplinare contrattuale per i docenti?

No. Il CCNL 2019-2021 ha rinviato la materia a una specifica sessione negoziale e, nell'attesa, ha confermato le sanzioni del Testo unico della scuola, aggiungendo due ipotesi di destituzione (art. 48).

Il giudice può ridurre una sanzione sproporzionata?

Sì. Se annulla la sanzione per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminarla tenendo conto della gravità del comportamento e dell'interesse pubblico violato (art. 63, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001).

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima del ricorso?

No, è facoltativo. Se viene avviato, interrompe la prescrizione e sospende i termini di decadenza per tutta la sua durata e per i venti giorni successivi (art. 410 c.p.c.).

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Artt. 492-499, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (sanzioni, destituzione, recidiva)
  • Art. 48, commi 1 e 3, e artt. 24 e 29, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (18 gennaio 2024)
  • Artt. 55, comma 2, 55-bis, comma 9-quater, e 63, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  • Art. 2106 c.c.; art. 16, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; art. 7, ottavo comma, L. 20 maggio 1970, n. 300
  • Artt. 409 e 410 c.p.c.; art. 6, L. 15 luglio 1966, n. 604
  • Cass. civ., sez. lav., ord. 21 luglio 2025, n. 20455

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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