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Procedimenti disciplinari

Sanzione disciplinare del docente: dopo due anni non conta più, ma resta nel fascicolo

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

È un falso mito che dopo due anni la sanzione disciplinare venga cancellata. Smette di produrre effetti, ma resta nel fascicolo personale, anche dopo la riabilitazione. E lo stesso accade ai procedimenti archiviati.

In breve

  • Delle sanzioni disciplinari non si può tenere conto ad alcun effetto decorsi due anni dalla loro applicazione (art. 7, ottavo comma, Statuto dei lavoratori): a nostro avviso la regola vale anche per i docenti.
  • La riabilitazione si chiede dopo due anni (cinque per la sospensione di sei mesi con utilizzazione in altri compiti) e rende nulli gli effetti della sanzione, senza efficacia retroattiva (art. 501 D.Lgs. 297/1994).
  • Né il passare del tempo né la riabilitazione tolgono la sanzione dal fascicolo personale: il provvedimento perde ogni valore solo se viene annullato.

Un falso mito

Molti docenti sono convinti che, passati due anni, una sanzione disciplinare venga cancellata. Non è così. Con il tempo la sanzione smette di produrre effetti ma, a meno che non venga annullata da un giudice o dalla stessa amministrazione in autotutela, il provvedimento resta nel fascicolo personale. Per sempre.

Come funziona la riabilitazione

Il Testo unico della scuola prevede che il docente sanzionato possa chiedere la riabilitazione quando sono trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui gli è stata inflitta la sanzione. Il termine sale a cinque anni solo per la sospensione dall'insegnamento per sei mesi con utilizzazione, al termine, in compiti diversi dall'insegnamento (art. 501 e art. 492, comma 2, lett. d), D.Lgs. 297/1994).

La domanda si presenta per iscritto al dirigente scolastico, che presiede il comitato per la valutazione dei docenti: è questo organo a giudicare se, nel frattempo, il docente ha mantenuto una condotta meritevole (art. 11 D.Lgs. 297/1994, come sostituito dalla legge 107/2015). Se il giudizio è favorevole, segue il provvedimento che rende nulli gli effetti della sanzione, da quel momento in avanti e senza efficacia retroattiva.

A che cosa serve, se dopo due anni la sanzione non conta più

Qui c'è un punto che spesso sfugge. Lo Statuto dei lavoratori stabilisce che delle sanzioni disciplinari non si può tenere conto ad alcun effetto decorsi due anni dalla loro applicazione (art. 7, ottavo comma, legge 300/1970), e la legge sul pubblico impiego applica lo Statuto a tutte le pubbliche amministrazioni (art. 51, comma 2, D.Lgs. 165/2001). A nostro avviso la regola vale per tutto il personale della scuola, docenti compresi: trascorsi due anni, la vecchia sanzione non può più essere usata contro il docente, nemmeno per contestargli la recidiva.

Se è così, la riabilitazione non serve a evitare la recidiva. Il suo valore pratico è un altro: un atto ufficiale che riconosce la condotta del docente e dichiara, nero su bianco, che quella sanzione non produce più effetti.

Quello che la riabilitazione non fa

C'è però una cosa che la riabilitazione non fa, ed è quella che interessa di più: non toglie la sanzione dal fascicolo personale. La legge parla solo dei suoi effetti. La sanzione resta lì, dopo due anni e anche dopo la riabilitazione; il provvedimento perde ogni valore solo se viene annullato dal giudice o dall'amministrazione.

Il caso dei procedimenti archiviati

Lo stesso accade ai procedimenti conclusi senza alcuna sanzione. Un procedimento archiviato, cioè finito nel nulla perché le accuse non hanno trovato conferma, resta di regola agli atti. Ogni volta che il fascicolo viene aperto, magari da un nuovo dirigente, quel procedimento è ancora lì, e serve una certa attenzione per leggerlo per ciò che è, senza farsene un'idea sbagliata del docente. Il problema è ancora più serio quando l'archiviazione contiene un «invito» rivolto al docente.

È questa, a nostro avviso, la vera ingiustizia: una sanzione riabilitata, e perfino un'accusa rivelatasi infondata, seguono il docente per tutta la carriera.

Che cosa andrebbe cambiato

Servirebbe una regola chiara che preveda lo stralcio della sanzione dal fascicolo dopo un certo tempo o con la riabilitazione, e che tenga fuori dal fascicolo i procedimenti archiviati. Sono temi da portare all'attenzione del Parlamento. Nel frattempo, chi riceve una contestazione ha interesse a difendersi fin dall'inizio, perché ciò che entra nel fascicolo, di fatto, non ne esce più.

Domande frequenti

Dopo due anni la vecchia sanzione può essere usata per contestare la recidiva?

A nostro avviso no. Lo Statuto dei lavoratori, che si applica anche alle pubbliche amministrazioni, vieta di tenere conto ad alcun effetto delle sanzioni decorsi due anni dalla loro applicazione, e la regola non distingue tra docenti e altro personale.

Chi decide sulla riabilitazione?

La condotta del docente è valutata dal comitato per la valutazione dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico. Se il giudizio è favorevole, segue il provvedimento che dichiara nulli gli effetti della sanzione, senza efficacia retroattiva.

La riabilitazione toglie la sanzione dal fascicolo personale?

No. Rende nulli gli effetti della sanzione, ma il provvedimento resta agli atti. Perde ogni valore solo se viene annullato dal giudice o dall'amministrazione.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 7, ottavo comma, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
  • Art. 51, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  • Artt. 492, 499 e 501, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (sanzioni, recidiva, riabilitazione)
  • Art. 11, D.Lgs. 297/1994, come sostituito dall'art. 1, comma 129, L. 13 luglio 2015, n. 107 (comitato per la valutazione dei docenti)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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