In breve
- I docenti a tempo indeterminato hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito all'anno per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione (art. 15, comma 2, CCNL scuola 2007).
- Gli stessi tre giorni spettano ai supplenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno; con gli altri contratti i permessi sono non retribuiti, fino a sei giorni (art. 35, commi 12 e 13, CCNL 2019-2021).
- Durante il permesso non ci sono fasce di reperibilità né il vincolo di coerenza con una diagnosi: si può viaggiare, ma il motivo dichiarato deve essere vero.
Due istituti diversi
La malattia e il permesso giustificano entrambi l'assenza, ma rispondono a situazioni diverse. La malattia presuppone uno stato di salute che impedisce di lavorare, attestato dal certificato che il medico trasmette per via telematica all'INPS (art. 55-septies, comma 2, D.Lgs. 165/2001); comporta la reperibilità nelle fasce orarie e il dovere di comportarsi in modo coerente con la diagnosi. Il permesso per motivi personali o familiari si chiede alla scuola per un'esigenza della propria vita privata o familiare, non richiede certificati medici e non comporta né fasce di reperibilità né visite di controllo.
Docenti a tempo indeterminato
Per i docenti di ruolo la regola è ancora quella del contratto del 2007: tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari, «documentati anche mediante autocertificazione» (art. 15, comma 2, CCNL scuola 29 novembre 2007). La norma è tuttora applicabile, perché i contratti successivi non l'hanno sostituita per i docenti e il contratto 2019-2021 fa salve le disposizioni precedenti non sostituite (art. 1, comma 16, CCNL 2019-2021). Lo stesso comma prevede che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, si possano chiedere i sei giorni di ferie fruibili durante le lezioni: si tratta però di ferie, non di permessi.
Questi permessi, insieme a quelli per concorsi ed esami, per lutto e per matrimonio, possono essere fruiti cumulativamente nel corso dell'anno, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio (art. 15, comma 4).
Supplenti
Per il personale a tempo determinato la disciplina è nel contratto 2019-2021. Chi ha un contratto per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione (art. 35, comma 12, CCNL 2019-2021). Con un contratto diverso, per esempio una supplenza breve, si ha diritto a permessi non retribuiti fino a sei giorni per gli stessi motivi (art. 35, comma 13). Se ai supplenti annuali spettino anche i sei giorni di ferie per motivi personali è una questione su cui le interpretazioni non sono uniformi. Per il personale ATA la regola è diversa: diciotto ore annue di permesso retribuito (art. 67 CCNL 2019-2021).
La trattativa sulla parte normativa del contratto 2025-2027, ancora in corso, potrebbe riordinare la materia: le regole descritte sono quelle in vigore nell'ottobre 2026.
Come si chiedono e come si documentano
Il permesso si chiede con domanda al dirigente scolastico, possibilmente con anticipo, indicando che si tratta di motivi personali o familiari. Non serve raccontare i dettagli della propria vita privata: basta una documentazione idonea, anche un'autocertificazione. La dichiarazione deve però essere veritiera, perché un'autocertificazione falsa ha conseguenze disciplinari e penali.
Diversi sono i permessi brevi: per i docenti durano al massimo due ore, sono concessi se è possibile la sostituzione con personale in servizio, non possono superare nell'anno l'orario settimanale di insegnamento e vanno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi (art. 16 CCNL scuola 2007).
Che cosa si può fare durante il permesso
Durante un permesso non ci sono fasce di reperibilità e non c'è una diagnosi con cui essere coerenti: si può uscire, viaggiare, partecipare a un evento familiare. È proprio questa la differenza pratica con la malattia. Restano fermi gli obblighi di ogni dipendente pubblico: un permesso, per esempio, non può servire a svolgere un incarico retribuito non autorizzato (art. 53 D.Lgs. 165/2001).
Non scambiare un istituto per l'altro
Se si sa in anticipo di dover partecipare a una cerimonia, accompagnare un familiare o sbrigare un impegno personale, lo strumento corretto è il permesso, non la malattia. Giustificare un'assenza con un certificato che attesta falsamente uno stato di malattia è reato e causa di licenziamento (artt. 55-quater e 55-quinquies D.Lgs. 165/2001). Al contrario, chi è davvero malato non deve consumare i propri giorni di permesso: la malattia ha la sua disciplina e le sue tutele.
Domande frequenti
Devo spiegare al dirigente il motivo del permesso?
Si indica che si tratta di motivi personali o familiari e li si documenta, anche con autocertificazione. Non è necessario entrare nei dettagli della propria vita privata, ma la dichiarazione deve essere veritiera.
Durante un permesso posso ricevere la visita fiscale?
No. Le fasce di reperibilità e le visite di controllo riguardano la malattia: durante il permesso non si è tenuti a restare a casa.
Un supplente con una supplenza breve ha diritto ai tre giorni retribuiti?
No. I tre giorni retribuiti spettano ai supplenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno; con gli altri contratti si hanno fino a sei giorni di permesso non retribuito.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Artt. 15 e 16, CCNL comparto scuola 29 novembre 2007 (permessi retribuiti e permessi brevi)
- Art. 35, commi 12 e 13, CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (personale a tempo determinato)
- Art. 1, comma 16, e art. 67, CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021
- Art. 55-septies, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (certificazione telematica della malattia)
- Art. 55-quater, comma 1, lett. a), e art. 55-quinquies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.