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Malattia e permessi

Docente in malattia: si può uscire di casa per la spesa, la farmacia o una passeggiata?

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

La malattia non obbliga a restare chiusi in casa tutto il giorno. Obbliga a farsi trovare nelle fasce di reperibilità e, anche fuori da quelle, a non fare nulla che contraddica la diagnosi o ritardi la guarigione.

In breve

  • Le fasce di reperibilità vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ogni giorno, compresi sabato, domenica e festivi (art. 17, comma 14, CCNL scuola 2007; messaggio INPS n. 4640/2023).
  • Fuori dalle fasce si può uscire: per la Cassazione conta che l'attività non faccia presumere una malattia inesistente e non possa ritardare la guarigione (Cass. n. 23858/2024).
  • L'autorizzazione del medico curante a uscire non esonera dalle fasce, e chi deve allontanarsi in quegli orari deve avvisare prima la scuola (art. 17, commi 14 e 16, CCNL scuola 2007).

Non sono arresti domiciliari

Una delle domande più frequenti dei docenti in malattia è se si possa uscire di casa. La risposta è sì, con due limiti precisi. Il primo riguarda l'orario: nelle fasce di reperibilità bisogna farsi trovare all'indirizzo comunicato. Il secondo riguarda la sostanza: anche fuori da quelle fasce, il comportamento deve essere coerente con la malattia certificata.

Le fasce orarie

Il contratto della scuola prevede che il dipendente in malattia, «pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire», debba farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche domenicale o festivo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (art. 17, comma 14, CCNL scuola 29 novembre 2007). Sono le stesse fasce che l'INPS applica dal dicembre 2023 a tutti i dipendenti pubblici, dopo che il TAR del Lazio ha annullato le fasce più ampie fissate nel 2017. Valgono quindi anche nei giorni in cui non si avrebbe lezione.

Chi deve allontanarsi in quegli orari per visite mediche, accertamenti o altri giustificati motivi deve avvisare prima la scuola (art. 17, comma 16). Su che cosa accade se il medico fiscale non trova il docente, e su quando l'assenza è giustificata perché avvisare prima era impossibile, rinviamo a un approfondimento dedicato.

Fuori dalle fasce conta la coerenza

Fuori da quegli orari nessuna norma impone di restare in casa. La Cassazione ha però chiarito che il lavoratore in malattia non deve tenere comportamenti che facciano presumere che la malattia non esista o che, valutati in concreto in relazione alla patologia e alle mansioni, possano pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio (Cass., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858).

Non è richiesta l'immobilità. Nel caso deciso con quella ordinanza una lavoratrice in malattia era stata vista in una sala bingo e a fare la spesa in un centro commerciale, fuori dalle fasce: per i giudici non era la prova di una malattia simulata, e il licenziamento è stato dichiarato illegittimo. La Corte ha ricordato che spetta al datore di lavoro dimostrare la simulazione o l'idoneità dell'attività a ritardare il rientro. Nel 2021 la Cassazione aveva confermato l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia per un disturbo depressivo, al quale erano state contestate uscite e attività ricreative ritenute dai giudici compatibili con la patologia (Cass., sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9647). Nella pratica conviene comunque essere in grado di spiegare perché un'uscita era compatibile con la propria condizione.

Spesa, farmacia, passeggiata

Applicato alla vita quotidiana, il criterio dà risposte abbastanza chiare. Andare in farmacia o dal medico è di regola coerente con la malattia, spesso è necessario. Fare la spesa fuori dalle fasce è compatibile con molte patologie, non con tutte: con la febbre alta o una malattia contagiosa il discorso cambia. Una breve passeggiata può essere coerente con alcune condizioni e del tutto fuori luogo se il medico ha prescritto riposo assoluto.

Il punto di riferimento resta la propria situazione clinica: diagnosi, prognosi e indicazioni del medico curante. Un lavoro fisicamente pesante con una lombalgia, una giornata di sport con un infortunio, un viaggio impegnativo con una prognosi di riposo sono le situazioni che più facilmente vengono contestate. Nel 2024 la Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato perché, in malattia, aveva giocato una partita in un torneo di calcio dilettantistico (Cass., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23852).

Se si cambia indirizzo

Chi trascorre la malattia in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio comunicato, per esempio a casa di un familiare che lo assiste, deve darne immediata comunicazione alla scuola, precisando l'indirizzo in cui può essere reperito (art. 17, comma 13, CCNL scuola 2007). Anche lo spostamento, naturalmente, deve essere compatibile con la malattia.

In pratica

Prima di uscire conviene chiedersi se quello che si sta per fare è coerente con ciò che il medico ha certificato e se lo si potrebbe spiegare con serenità a chi dovesse chiederne conto. Se la risposta è sì, uscire fuori dalle fasce non è un illecito. Se è no, o se resta un dubbio, è meglio rinunciare o chiedere prima indicazioni al medico curante.

Domande frequenti

Il medico mi ha autorizzato a uscire: devo rispettare comunque le fasce?

Sì. Il contratto della scuola prevede espressamente che le fasce vadano rispettate anche in presenza di un'autorizzazione del medico curante a uscire (art. 17, comma 14, CCNL scuola 2007).

Le fasce valgono anche nei festivi e nei giorni senza lezione?

Sì. La reperibilità vale in ciascun giorno della malattia, compresi sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Fuori dalle fasce posso fare qualunque cosa?

No. Si può uscire, ma senza svolgere attività che facciano dubitare della malattia o che possano ritardare la guarigione, valutate in base alla patologia certificata.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 17, commi 13, 14 e 16, CCNL comparto scuola 29 novembre 2007
  • TAR Lazio, sez. IV-ter, sentenza 3 novembre 2023, n. 16305; messaggio INPS 22 dicembre 2023, n. 4640 (fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici)
  • Cass. civ., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858 (attività compatibili con la malattia e onere della prova)
  • Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9647
  • Cass. civ., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23852 (attività incompatibile con lo stato di malattia)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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