In breve
- Durante la malattia bisogna essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi.
- Chi deve uscire per visite, accertamenti o altri giustificati motivi deve avvisare prima la scuola (art. 17, comma 16, CCNL scuola 2007).
- Un'uscita urgente e imprevista può giustificare l'assenza, se documentata; per i docenti, a ogni recidiva la sanzione sale di un gradino, fino alla sospensione.
Un caso concreto
Prendiamo spunto da un procedimento disciplinare reale, modificato per ragioni di riservatezza. Un docente di scuola media, operato al ginocchio, tra ottobre e febbraio alterna rientri a scuola e nuovi periodi di malattia. Alla visita fiscale non viene trovato in casa tre volte: a ottobre era in fisioterapia, a dicembre in farmacia, a febbraio a un accertamento prenotato da settimane. Nessuna delle tre uscite era stata comunicata alla scuola.
Il dirigente scolastico lo sanziona due volte: prima con l'avvertimento scritto, poi con la censura. Per il terzo episodio il fascicolo passa all'Ufficio procedimenti disciplinari, che gli contesta anche la recidiva. Perché?
Perché la sanzione sale di grado
Per i docenti le sanzioni disciplinari seguono una scala fissata dal Testo unico della scuola: avvertimento scritto, censura e poi sospensione dall'insegnamento fino a un mese (art. 492 D.Lgs. 297/1994). Se, dopo un avvertimento o una censura, si commette un'altra infrazione della stessa specie, va inflitta la sanzione immediatamente più grave (art. 499): dopo l'avvertimento viene la censura, dopo la censura la sospensione.
Ed è qui che cambia anche chi decide. Il dirigente scolastico può irrogare ai docenti l'avvertimento scritto e la censura; la sospensione, che per i docenti arriva fino a un mese, è di competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari. Ne abbiamo parlato in un altro approfondimento.
Le fasce di reperibilità e l'obbligo di avvisare
Durante la malattia bisogna farsi trovare all'indirizzo comunicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi. Sono le fasce previste dal contratto della scuola e, dal dicembre 2023, quelle applicate dall'INPS a tutti i dipendenti pubblici, dopo che il TAR del Lazio ha annullato le diverse fasce fissate nel 2017.
Uscire non è vietato in assoluto. Il contratto prevede che chi deve allontanarsi durante le fasce per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, da documentare a richiesta, ne dia preventiva comunicazione alla scuola, indicando la diversa fascia in cui sarà reperibile (art. 17, comma 16, CCNL scuola 29 novembre 2007). La fisioterapia e l'accertamento del nostro esempio erano appuntamenti noti in anticipo: bisognava avvisare prima.
Quando l'urgenza giustifica l'assenza
Diverso è il caso di una necessità improvvisa: un dolore che esplode all'improvviso, un farmaco indispensabile finito proprio quel giorno e da prendere immediatamente, come l'insulina per chi è diabetico quando la penna si esaurisce poco prima della dose. Qui avvisare prima può essere impossibile, e nessuno può pretendere che si resti in casa ad aspettare il medico fiscale. La Cassazione, però, è rigorosa: l'assenza è giustificata solo da una «necessità assoluta ed indifferibile» di allontanarsi, e la prova spetta al lavoratore (Cass. n. 24681/2016). Non basta dimostrare di essere malati: bisogna provare il motivo dell'uscita e, se non si è avvisato, perché non è stato possibile farlo (Cass. n. 3294/2016).
Per questo conta lasciare traccia di tutto: lo scontrino della farmacia con l'orario, il referto del pronto soccorso, l'attestazione del medico, e un messaggio alla scuola appena possibile, anche a cose fatte.
Il dirigente deve valutare le giustificazioni
Il verbale del medico fiscale non chiude la partita. Il procedimento disciplinare prevede la contestazione scritta dell'addebito e il diritto del dipendente di difendersi, con un'audizione o una memoria scritta (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001): chi decide deve esaminare le giustificazioni prima di sanzionare. Se il motivo urgente c'era ed è documentato, non c'è un'infrazione da punire; una sanzione applicata in automatico, come se bastasse il verbale, è viziata e si può impugnare.
In sintesi
Rispettate le fasce, avvisate prima ogni volta che potete e, quando non potete, conservate la prova dell'urgenza. Una sanzione per un'assenza giustificata non è una sanzione: è un errore da contestare.
Domande frequenti
Le fasce valgono anche il sabato e la domenica?
Sì. Il contratto della scuola prevede la reperibilità in ciascun giorno, anche domenicale o festivo, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Posso avvisare la scuola dopo essere uscito?
Il contratto chiede una comunicazione preventiva. Se l'uscita era urgente e avvisare prima era davvero impossibile, l'avviso dato appena possibile può bastare, ma bisogna essere in grado di dimostrare sia l'urgenza sia l'impossibilità di comunicarla prima.
Chi decide la sanzione per un docente?
Il dirigente scolastico per l'avvertimento scritto e la censura; per la sospensione, che per i docenti arriva fino a un mese, è competente l'Ufficio procedimenti disciplinari.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 17, commi 14 e 16, CCNL comparto scuola 29 novembre 2007
- Artt. 492 e 499, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
- Art. 55-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- TAR Lazio, sentenza n. 16305/2023; messaggio INPS n. 4640/2023 (fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici)
- Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3294; Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2016, n. 24681
- Cass. civ., sez. lav., ord. 21 luglio 2025, n. 20455 (competenza sulle sospensioni dei docenti)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.