In breve
- Sotto i quattordici anni il ragazzo non è imputabile (art. 97 c.p.); dai quattordici risponde penalmente e dal 23 ottobre 2026 la sua capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria (art. 98 c.p., come modificato dal D.L. 22 ottobre 2026, n. 190).
- I genitori rispondono del danno anche se il fatto avviene a scuola, salvo provare di aver dato al figlio un'educazione adeguata (art. 2048 c.c.).
- Dopo l'aggressione servono referto, relazione scritta al dirigente, denuncia e comunicazione dell'infortunio per la denuncia all'INAIL.
Il ragazzo: tutto dipende dall'età
Sotto i quattordici anni nessuno è imputabile (art. 97 c.p.): il ragazzo non può essere processato né punito. Non significa che non accada nulla. Se il fatto è previsto come delitto e il minore è ritenuto pericoloso, il giudice può applicare una misura di sicurezza, tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni della famiglia (art. 224 c.p.). Tra i dodici e i quattordici anni, inoltre, per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni il questore può disporre l'ammonimento, e al genitore può essere applicata una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 5 D.L. 123/2023, come modificato dal D.L. 23/2026).
Tra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile se capace di intendere e di volere, con una pena diminuita (art. 98 c.p.). Finora quella capacità andava accertata caso per caso; con il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre, si presume fino a prova contraria. Il decreto deve essere convertito in legge entro sessanta giorni e può essere modificato; la soglia dei quattordici anni non è cambiata. Il processo si svolge davanti al tribunale per i minorenni ed è orientato al recupero: tra gli strumenti c'è la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/1988). Le lesioni al personale scolastico, dal 2026, sono procedibili d'ufficio e punite più severamente (art. 583-quater c.p.). Sulle novità che riguardano i minorenni si veda anche questo approfondimento.
I genitori: la responsabilità civile
Il risarcimento dei danni subiti dal docente si chiede in sede civile, di regola ai genitori. Padre e madre rispondono del danno causato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con loro e se ne liberano solo provando di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.). La prova è rigorosa: non basta dire di non essere stati presenti, occorre dimostrare di aver dato al figlio un'educazione adeguata a una corretta vita di relazione (Cass. civ., sez. III, n. 9556/2009).
Il fatto che l'aggressione avvenga a scuola non cambia le cose: affidando il figlio alla scuola, i genitori non rispondono della sorveglianza in quel momento, ma restano responsabili per i difetti di educazione, e le due responsabilità possono concorrere (Cass. civ., sez. III, n. 12501/2000). Anche sotto i quattordici anni il risarcimento può essere dovuto: la non imputabilità penale non coincide con l'incapacità civile, che si valuta caso per caso (art. 2046 c.c.).
La scuola
Verso il docente la scuola è anche datore di lavoro, tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di chi vi lavora (art. 2087 c.c.). Se l'aggressione era prevedibile, per esempio perché comportamenti violenti dello studente erano già stati segnalati senza alcun seguito, può emergere anche una responsabilità dell'amministrazione. Per questo le segnalazioni vanno fatte per iscritto, prima che succeda qualcosa.
Cosa fare subito dopo
- Mettersi in sicurezza e, se serve, chiamare il 118 o le forze dell'ordine.
- Farsi refertare al pronto soccorso anche per lesioni che sembrano lievi: il referto documenta le lesioni e la data.
- Scrivere subito una relazione al dirigente con fatti, orario, luogo, testimoni ed eventuali riprese.
- Presentare denuncia: per le lesioni si procede d'ufficio, ma il racconto della vittima resta decisivo; per i reati procedibili a querela il termine è, di regola, di tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.).
- Segnalare l'infortunio: l'aggressione subita in servizio rientra di regola tra gli infortuni sul lavoro e va comunicata subito alla scuola, che la denuncia all'INAIL (artt. 52 e 53 D.P.R. 1124/1965); dall'anno scolastico 2025/2026 la tutela INAIL del personale scolastico è stabile (art. 2-ter D.L. 90/2025).
Domande frequenti
Lo studente ha tredici anni: ha senso denunciarlo?
Sì. Il ragazzo non sarà processato perché non imputabile, ma il fatto viene valutato dall'autorità giudiziaria minorile, anche ai fini di eventuali misure, e la denuncia documenta l'accaduto in vista dell'azione di risarcimento contro i genitori.
Chi paga i danni se l'aggressore è minorenne?
Di regola i genitori, che rispondono del fatto illecito del figlio minore convivente salvo provare di non aver potuto impedirlo (art. 2048 c.c.). Può concorrere la responsabilità dell'amministrazione, se la scuola non ha adottato le misure di tutela necessarie.
Il nuovo decreto ha abbassato l'età dell'imputabilità?
No. La soglia resta quattordici anni; il decreto-legge in vigore dal 23 ottobre 2026 introduce, per chi ha tra quattordici e diciotto anni, la presunzione della capacità di intendere e di volere, superabile con la prova contraria.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Artt. 97, 98 (come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2026, n. 190) e 224 c.p.
- Art. 583-quater c.p., come modificato dall'art. 11 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54
- Art. 5, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 23/2026 (ammonimento del questore)
- Artt. 2046, 2048 e 2087 c.c.; Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2000, n. 12501; Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556
- Art. 28, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (sospensione del processo e messa alla prova)
- Artt. 52 e 53, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; art. 2-ter, D.L. 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 109
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.