In breve
- Il dirigente scolastico, come datore di lavoro, deve valutare tutti i rischi, compreso quello legato alla temperatura degli ambienti, e adottare misure di prevenzione (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008).
- Gli interventi strutturali, come gli impianti di raffrescamento, spettano all'ente proprietario dell'edificio: il dirigente adempie chiedendoli formalmente (art. 18, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
- Il docente può segnalare le criticità e chiedere misure organizzative; allontanarsi dal lavoro è ammesso solo in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile (art. 44 D.Lgs. 81/2008).
Nessuna soglia di temperatura, ma un obbligo di valutazione
Non esiste una norma che stabilisca oltre quale temperatura lezioni o riunioni debbano essere sospese. Il Testo unico sulla sicurezza chiede che la temperatura dei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici, considerando anche umidità e movimento dell'aria, e che finestre e vetrate evitino un soleggiamento eccessivo (Allegato IV, punto 1.9.2, D.Lgs. 81/2008). Se non si può intervenire sulla temperatura dell'intero ambiente, servono misure di protezione localizzate.
Il caldo è quindi un rischio da valutare come gli altri, non un'emergenza da gestire solo quando arriva.
Gli obblighi del dirigente scolastico
Nella scuola il datore di lavoro ai fini della sicurezza è il dirigente scolastico. Tra i suoi obblighi non delegabili c'è la valutazione di tutti i rischi, con il relativo documento (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008). Per il caldo questo significa:
- considerare il microclima di aule, laboratori e uffici nel documento di valutazione dei rischi, con il contributo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- adottare misure organizzative: spostare attività e riunioni negli ambienti meno esposti, rivedere gli orari dove possibile, favorire il ricambio d'aria, predisporre schermature e acqua;
- tenere conto dei lavoratori più vulnerabili, ad esempio per patologie o gravidanza;
- chiedere all'ente proprietario dell'edificio, Comune o Provincia, gli interventi strutturali necessari.
Su quest'ultimo punto la legge è chiara: gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolastici restano a carico dell'amministrazione tenuta a fornirli, e il dirigente assolve il proprio obbligo con la richiesta formale di adempimento (art. 18, comma 3, D.Lgs. 81/2008). In caso di grave e immediato pregiudizio deve comunque adottare le misure idonee, informando l'ente locale (art. 5 D.M. 382/1998). Resta fermo l'obbligo generale di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.).
Indicazioni operative si trovano anche nel Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, adottato con decreto del Ministro del lavoro n. 95 del 9 luglio 2025, che riguarda sia il lavoro all'aperto sia quello in ambienti chiusi e chiede di includere il rischio da caldo nella valutazione dei rischi. A settembre 2026 il Ministero dell'istruzione ha destinato 20 milioni di euro all'acquisto di dispositivi di raffrescamento, mentre alcuni Comuni hanno rinviato l'apertura delle scuole o disposto uscite anticipate con ordinanza del sindaco.
I diritti del docente
Il docente può segnalare per iscritto al dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le condizioni degli ambienti, chiedendo che il rischio sia valutato e che siano adottate misure. Una segnalazione documentata mette l'amministrazione a conoscenza del problema e lascia traccia in caso di malori o contestazioni.
Il rifiuto di lavorare è invece una soluzione estrema. La legge consente di allontanarsi dal posto di lavoro senza subire pregiudizio solo in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato (art. 44 D.Lgs. 81/2008): una soglia alta, che il caldo intenso raramente raggiunge da solo. In classe, inoltre, il docente ha la vigilanza sugli alunni e non può lasciarli senza sorveglianza. Un eventuale malore va riferito subito e documentato.
Riunioni online come misura di tutela
Collegi e consigli di fine giugno o di inizio settembre si tengono spesso nei giorni più caldi, in aule non climatizzate. Dall'anno scolastico 2026/2027 le scuole possono svolgerli a distanza anche quando sono previste votazioni, se il regolamento d'istituto lo consente e la piattaforma rispetta i requisiti ministeriali (nota MIM n. 3803 del 30 giugno 2026). A nostro avviso, quando la valutazione del rischio evidenzia ambienti non idonei, convocare online è una misura organizzativa coerente con l'obbligo di ridurre l'esposizione al caldo. Il caldo, però, non crea da solo un diritto alla seduta a distanza: è una buona ragione per sceglierla, ma la base resta il regolamento.
Domande frequenti
Esiste una temperatura oltre la quale si può uscire dall'aula?
No, la legge non fissa una soglia. Conta la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro e, nei casi estremi, la possibilità di allontanarsi per un pericolo grave, immediato e inevitabile (art. 44 D.Lgs. 81/2008), senza lasciare gli alunni privi di vigilanza.
Il dirigente deve installare i condizionatori?
Gli interventi strutturali spettano all'ente proprietario dell'edificio; il dirigente deve chiederli formalmente e, nel frattempo, adottare le misure organizzative possibili (art. 18, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
Il caldo giustifica un collegio online?
Può motivarlo, ma la seduta a distanza è possibile solo se il regolamento d'istituto la prevede. Conviene che il consiglio d'istituto disciplini per tempo anche questi casi.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Artt. 17, 18, comma 3, e 28 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (valutazione dei rischi e interventi strutturali negli edifici scolastici)
- Allegato IV, punto 1.9.2, D.Lgs. 81/2008 (temperatura dei locali di lavoro)
- Art. 44 D.Lgs. 81/2008 (diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato)
- Art. 5 D.M. 29 settembre 1998, n. 382 (rapporti tra dirigente scolastico ed enti locali)
- D.M. Lavoro 9 luglio 2025, n. 95 (Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro)
- Art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.