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Famiglie e studenti

Minorenni e cortei violenti: cosa rischiano i ragazzi e cosa pagano i genitori

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Dopo i saccheggi di Milano il Governo ha approvato un decreto-legge che presume la capacità di intendere e di volere dai quattordici anni e introduce sanzioni per i genitori. Cosa rischia un minorenne che sbaglia in piazza, cosa pagano i genitori e perché parlarne a scuola.

In breve

  • Manifestare è un diritto anche per i ragazzi, ma la Costituzione lo riconosce solo se ci si riunisce «pacificamente e senz'armi» (art. 17).
  • Dai quattordici anni si risponde penalmente; con il decreto-legge approvato il 20 ottobre 2026 la capacità di intendere e di volere si presume, salvo prova contraria.
  • Sotto i quattordici anni il ragazzo non è imputabile, ma i genitori rispondono dei danni e, con il decreto, rischiano anche una sanzione amministrativa.

Cosa è successo a Milano

Venerdì 16 ottobre gli studenti hanno sfilato a Milano per chiedere una scuola migliore, senza scontri. Il giorno dopo, durante la manifestazione contro il caro vita, gruppi di ragazzi a volto coperto hanno lanciato sassi e bottiglie contro la polizia, sfondato vetrine e saccheggiato negozi in pieno centro. Domenica è successo di nuovo. In due giorni sono state accompagnate in questura 271 persone, 220 delle quali minorenni: oltre l'ottanta per cento, e tra loro anche ragazzi con meno di quattordici anni. Per gli arrestati l'accusa è, tra l'altro, di devastazione e saccheggio.

Si scende in piazza perché la vita costa troppo e si finisce a svuotare un negozio di articoli sportivi. E le ragioni degli studenti che il giorno prima chiedevano una scuola migliore passano in secondo piano.

Manifestare è un diritto, ma la Costituzione dice come

Il diritto di riunirsi vale anche per i ragazzi, ma l'articolo 17 della Costituzione lo riconosce a una condizione precisa: riunirsi «pacificamente e senz'armi». Lanciare sassi, sfondare vetrine e saccheggiare negozi non è protesta.

Dai quattordici anni si risponde penalmente

«Sono ragazzini, cosa vuoi che gli facciano?» La risposta è nel codice penale. Chi ha compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto è imputabile se aveva la capacità di intendere e di volere, con una pena diminuita (art. 98 c.p.). E la devastazione e il saccheggio sono puniti con la reclusione da otto a quindici anni (art. 419 c.p.).

Finora quella capacità il giudice doveva accertarla caso per caso. Con il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale, l'impostazione si rovescia: per chi ha compiuto quattordici anni la capacità di intendere e di volere si presume, salvo prova contraria.

Sotto i quattordici anni: non punibili, ma il conto arriva ai genitori

Chi non ha compiuto quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.). Non significa però che nessuno paghi. I genitori rispondono dei danni causati dai figli minorenni che vivono con loro, a meno che non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).

Il decreto aggiunge una sanzione amministrativa per chi esercita la responsabilità genitoriale quando il figlio, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, sempre salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto. Va da 500 a 1.000 euro e sale da 1.000 a 2.000 euro se il fatto si ripete. Per i danni a beni pubblici, come una pensilina o un semaforo, il risarcimento potrà essere disposto direttamente dal prefetto, anche a carico dei genitori quando i responsabili sono minorenni. Si protesta contro il caro vita, e il conto lo pagano mamma e papà.

E la scuola?

Oggi, quando dispone una misura cautelare nei confronti di un minorenne, il giudice deve tenere conto anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto (art. 19, comma 2, D.P.R. 448/1988): la scuola, per un ragazzo, è il primo di questi processi. Il decreto interviene anche sulle misure cautelari per i minorenni e dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, con possibili modifiche: sarà quel passaggio a dire quanto il percorso educativo continuerà a pesare.

Il processo minorile resta pensato per recuperare i ragazzi, non per rovinare loro la vita. Ma recuperare non vuol dire far finta di niente. Queste cose i ragazzi devono saperle prima di scendere in piazza, non dopo, davanti a un giudice. Ed è anche a questo che serve l'educazione civica, che la legge 92/2019 ha reso un insegnamento trasversale in tutte le scuole.

Domande frequenti

Un minorenne può essere arrestato durante un corteo?

Sì. Dai quattordici anni il minorenne può essere arrestato per i reati più gravi e, con il decreto, anche ai minorenni si applica l'arresto in flagranza differita, cioè l'arresto eseguito dopo il fatto sulla base della documentazione video o fotografica.

Mio figlio ha meno di quattordici anni: cosa rischio come genitore?

Il risarcimento dei danni causati dal figlio, salvo che dimostriate di non aver potuto impedire il fatto, e con il decreto anche una sanzione amministrativa per la sua partecipazione a determinati reati.

Il decreto è già definitivo?

No. Un decreto-legge entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il Parlamento deve convertirlo in legge entro sessanta giorni e può modificarlo: il testo finale potrebbe cambiare.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Artt. 17 e 77 della Costituzione
  • Artt. 97, 98 e 419 c.p.; art. 382-bis c.p.p.
  • Art. 2048 c.c.
  • Art. 19, comma 2, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
  • D.L. 22 ottobre 2026, n. 190 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026), «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile»
  • Legge 20 agosto 2019, n. 92 (insegnamento dell'educazione civica)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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