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Procedimenti disciplinari

Archiviato, ma con un «invito»: quando l'archiviazione nasconde una sanzione

Avv. Alessandro De Martino··3 min di lettura

Il procedimento si chiude con l'archiviazione, ma il provvedimento aggiunge una riga che invita il docente ad attenersi ai propri doveri. Sembra una formula di cortesia. Per la legge, però, le sanzioni disciplinari sono solo quelle previste e, a nostro avviso, quella riga ha il contenuto dell'avvertimento scritto.

In breve

  • Le sanzioni per il personale docente sono tipizzate dal Testo unico della scuola: avvertimento scritto, censura, sospensioni, destituzione.
  • L'avvertimento scritto «consiste nel richiamo all'osservanza dei propri doveri» (art. 492, comma 3, D.Lgs. 297/1994): un «invito ad attenersi ai doveri» dice la stessa cosa.
  • Un'archiviazione con la coda non va lasciata agli atti senza reagire: resta nel fascicolo e può pesare domani.

Una storia a lieto fine, quasi

Un docente riceve una contestazione, presenta la memoria difensiva, partecipa all'audizione. Alla fine il dirigente scrive che non sono emersi elementi tali da provare la responsabilità disciplinare e dispone l'archiviazione. Qui dovrebbe chiudersi tutto. Invece il provvedimento prosegue con un invito al docente ad attenersi in futuro, con rigore, ai doveri di correttezza professionale.

Una frase apparentemente gentile. Giuridicamente, molto meno.

Le sanzioni sono solo quelle previste

Nel pubblico impiego vale un principio di tipicità: le sanzioni disciplinari sono quelle stabilite dalla legge e dai contratti collettivi (art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001), e devono essere proporzionate all'infrazione (art. 2106 c.c.). Per il personale docente il Testo unico della scuola le elenca: avvertimento scritto, censura, sospensione dall'insegnamento fino a un mese, da oltre un mese a sei mesi, sospensione per sei mesi con utilizzazione in altri compiti, destituzione (art. 492, D.Lgs. 297/1994), oltre alle ipotesi di licenziamento disciplinare previste per tutti i dipendenti pubblici. Non esistono il «monito», il «richiamo informale», l'«invito» in calce all'archiviazione. Quello che non è previsto, nel diritto disciplinare, non può essere irrogato.

L'invito ha il contenuto dell'avvertimento scritto

Ora si rilegga quell'invito. La legge definisce l'avvertimento scritto come il «richiamo all'osservanza dei propri doveri» (art. 492, comma 3, D.Lgs. 297/1994). Un invito ad attenersi ai propri doveri è, nella sostanza, la stessa cosa: un richiamo scritto, motivato da una vicenda disciplinare, che resta nel fascicolo personale. Con una differenza: la sanzione vera presuppone l'accertamento della responsabilità e può essere impugnata; l'invito arriva dopo un'archiviazione, cioè dopo che l'amministrazione ha riconosciuto di non aver provato nulla, e si presenta come se non fosse una sanzione.

Questo è il punto. Se non sono stati accertati fatti disciplinarmente rilevanti, non c'è nulla da richiamare. Se invece l'amministrazione ritiene che qualcosa da richiamare ci sia, deve irrogare la sanzione prevista, con le garanzie del procedimento. La terza via, l'archiviazione con la coda, è a nostro avviso un provvedimento che aggira la tipicità delle sanzioni.

Perché non lasciarla agli atti

Un'archiviazione con invito non è innocua: resta nel fascicolo e, in un eventuale procedimento successivo, può essere letta come un precedente. Per questo conviene reagire subito, con una nota scritta che chieda l'eliminazione dell'invito dal provvedimento o, in alternativa, che l'amministrazione chiarisca che esso non ha alcun valore disciplinare, riservandosi ogni tutela. Il silenzio, in questi casi, è la scelta peggiore.

Domande frequenti

L'archiviazione con invito è impugnabile?

Formalmente l'archiviazione è un provvedimento favorevole. Proprio per questo il primo passo è una richiesta scritta di eliminare l'invito o di chiarirne l'irrilevanza disciplinare; le iniziative successive dipendono dalla risposta e dal caso concreto.

Il dirigente può usare un richiamo informale al posto della sanzione?

Le sanzioni disciplinari sono solo quelle previste dalla legge e dal contratto, e si irrogano con il procedimento previsto. Un richiamo scritto motivato da una vicenda disciplinare ha il contenuto dell'avvertimento scritto e non può sottrarsi a quelle regole.

L'invito resta nel fascicolo personale?

Se nessuno interviene, sì: il provvedimento di archiviazione, con la sua coda, viene conservato agli atti. È il motivo principale per chiederne la rettifica.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 55, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (tipologia delle infrazioni e delle sanzioni)
  • Art. 2106 c.c. (sanzioni disciplinari)
  • Artt. 492-495, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (sanzioni per il personale docente; avvertimento scritto: art. 492, comma 3)
  • Art. 55-quater, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (licenziamento disciplinare)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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