In breve
- L'assegnazione ai plessi dello stesso istituto spetta al dirigente, secondo criteri che sono materia di confronto sindacale (art. 11, comma 9, lett. b2), CCNL 2022-2024).
- Nel part-time il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario, che la scuola deve rispettare (art. 39, comma 4, CCNL 2019-2021).
- I datori di lavoro pubblici e privati devono adottare accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con disabilità (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003): anche una richiesta sull'orario va valutata in concreto.
Più plessi dello stesso istituto
La titolarità del docente è sull'istituzione scolastica, non sul singolo plesso: l'assegnazione a un plesso diverso, o a due plessi, non è un trasferimento. Spetta al dirigente, secondo criteri che il CCNL 2022-2024 rimette al confronto con la RSU e i sindacati firmatari (art. 11, comma 9, lett. b2), insieme all'articolazione dell'orario (lett. b1).
Non esiste un divieto nazionale di lavorare in due plessi nella stessa giornata. Il limite è la praticabilità: l'orario deve lasciare il tempo materiale per spostarsi, anche perché il docente deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 44, comma 7, CCNL 2019-2021) e la vigilanza sugli alunni non può restare scoperta. Nessuna norma del contratto scuola regola il tempo di spostamento, né ne prevede il recupero o il compenso, e se esso sia orario di lavoro è questione discussa. Proprio per questo è il terreno dei criteri d'istituto e del confronto: numero massimo di spostamenti al giorno, intervallo minimo tra lezioni in plessi diversi, giornate possibilmente intere nello stesso plesso.
Più scuole
Per chi completa l'orario in due o più scuole nessuna norma detta un metodo: serve il coordinamento tra i dirigenti, che nella prassi parte dalla scuola in cui il docente ha più ore. È utile segnalare per iscritto a ciascuna scuola i giorni e le fasce già impegnati nell'altra, prima che l'orario diventi definitivo, e presentare un prospetto delle proprie attività collegiali, che il contratto non ripartisce espressamente tra le scuole.
Part-time
Nel rapporto a tempo parziale il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro (art. 39, comma 4, CCNL 2019-2021). Il dirigente organizza l'orario delle lezioni, ma dentro quel perimetro: non può alterare la percentuale della prestazione né snaturare la tipologia concordata (orizzontale, verticale o mista). Se l'orario annuale rende difficile rispettare l'assetto previsto dal contratto, la questione va posta per iscritto subito, non a orario ormai consolidato.
Legge 104 e accomodamento ragionevole
Nessuna norma nazionale impone un orario specifico, un giorno libero o una fascia oraria per i beneficiari della legge 104. Le tutele sono di altro tipo. I tre giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, L. 104/1992) sono un diritto che l'organizzazione dell'orario non può comprimere. Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave, e il lavoratore con disabilità grave, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio (art. 33, commi 5 e 6): la regola riguarda la sede di lavoro, e non è pacifico che valga anche per l'assegnazione ai plessi interni.
Il punto più rilevante è l'obbligo di accomodamenti ragionevoli: i datori di lavoro pubblici e privati devono adottarli per consentire ai lavoratori con disabilità la piena eguaglianza con gli altri (art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003). La giurisprudenza più recente ha riconosciuto questa tutela anche al lavoratore che assiste un figlio con disabilità, come illustrato in questo approfondimento e, per la scuola, in quest'altro.
Applicato all'orario scolastico, a nostro avviso significa che una richiesta documentata, come l'uscita entro una certa ora o la giornata libera coincidente con le terapie, va esaminata in concreto e, se respinta, con ragioni organizzative o didattiche specifiche. Un generico «non è possibile» non basta; il limite è l'onere sproporzionato per l'organizzazione. Anche per questo la richiesta va presentata per iscritto, con la documentazione e, se possibile, con proposte alternative compatibili con l'orario delle classi.
Domande frequenti
Posso essere assegnato a due plessi nello stesso giorno?
Sì, non esiste un divieto nazionale. L'orario però deve lasciare un tempo di spostamento compatibile con la puntualità e con la vigilanza sugli alunni.
Con la legge 104 ho diritto al giorno libero?
Non automaticamente. Hai diritto a che una richiesta motivata e documentata, legata alla disabilità tua o del familiare assistito, sia valutata in concreto come possibile accomodamento ragionevole.
Il tempo per spostarmi tra plessi mi viene pagato?
Non esiste una regola nazionale che lo preveda. La questione può essere affrontata nei criteri d'istituto e nel confronto con la parte sindacale.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 11, comma 9, lett. b1) e b2), CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 del 23 dicembre 2025 (confronto su orario e sedi interne)
- Art. 39, comma 4, e art. 44, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (part-time; presenza cinque minuti prima delle lezioni)
- Art. 33, commi 3, 5 e 6, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (permessi e scelta della sede)
- Art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (accomodamenti ragionevoli)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.