In breve
- Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9104 depositata il 10 aprile 2026, dopo il rinvio alla Corte di Giustizia UE (causa C-38/24).
- Il datore di lavoro deve adottare soluzioni ragionevoli, come un turno compatibile o un cambio di mansioni, per chi assiste un familiare con disabilità.
- Può rifiutare solo se dimostra un onere sproporzionato; le proroghe di pochi mesi ripetute per anni sono esse stesse una discriminazione.
Il caso
Una lavoratrice di Roma, operatrice di stazione in un'azienda di trasporto pubblico, ha un figlio minorenne con disabilità e se ne occupa nel pomeriggio. Chiede all'azienda un turno fisso di mattina, dalle 8.30 alle 15; se non è possibile, si dichiara disposta a cambiare mansioni, anche inferiori, pur di continuare a lavorare e ad assistere il figlio.
L'azienda non dice di no: concede il turno di mattina con provvedimenti provvisori di pochi mesi, rinnovati di volta in volta. Sulla disponibilità a cambiare mansioni non risponde. La lavoratrice fa causa nel 2019 e perde in primo grado e in appello: l'azienda l'aveva già agevolata, dicono i giudici, e nessuno ha un diritto assoluto a scegliersi l'orario.
Il passaggio alla Corte di Giustizia europea
Prima di decidere, la Cassazione chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione europea se le tutele contro le discriminazioni per disabilità valgano anche per chi non è disabile ma assiste un figlio disabile. La risposta, nel settembre 2025, è sì: l'obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli» si estende al lavoratore che presta assistenza.
I quattro principi fissati dalla Cassazione
- Il datore di lavoro deve adottare soluzioni ragionevoli, come un turno compatibile o un cambio di mansioni, che permettano al caregiver di assistere il familiare.
- Davanti a una disabilità permanente, andare avanti per anni con soluzioni provvisorie è discriminazione.
- Chi assiste un familiare con disabilità non può essere trattato come un dipendente qualsiasi.
- Ignorare la richiesta di passare ad altre mansioni, anche inferiori, è a sua volta discriminazione.
La norma applicata vincola tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.
Il datore può dire di no?
Sì, ma deve dimostrare che la soluzione chiesta gli impone un onere sproporzionato. Non basta dire che i turni sono complicati: bisogna spiegare quali alternative sono state valutate e perché non erano praticabili. La Cassazione osserva che un orario fisso di mattina al posto della rotazione non comporta un costo sproporzionato, perché le ore lavorate restano le stesse. Al lavoratore basta rendere plausibile la discriminazione; dimostrare il contrario tocca al datore. La causa torna ora alla Corte d'Appello di Roma, che dovrà fare proprio questa verifica.
Cosa cambia nella scuola
Il principio vale per ogni datore di lavoro, scuola compresa. Si pensi ai collaboratori scolastici che ruotano sul turno pomeridiano, o al personale di segreteria con orario articolato: chi assiste un familiare con disabilità può chiedere un'organizzazione stabile, e la risposta «ti sistemiamo per qualche mese, poi si vedrà» non è più una risposta. Come tanti altri lavoratori, chi assiste un familiare non chiede un privilegio: chiede di poter restare al lavoro.
Domande frequenti
Serve avere i permessi della legge 104?
La tutela non nasce dai permessi, ma dalla normativa antidiscriminatoria, che impone al datore di lavoro gli accomodamenti ragionevoli per chi assiste un familiare con disabilità. I permessi mensili della legge 104 restano un diritto distinto, che si aggiunge.
Il turno fisso è un diritto automatico?
No. È una soluzione ragionevole che il datore deve valutare seriamente e può negare solo provando un onere sproporzionato. La scelta tra le soluzioni possibili resta sua, purché sia effettiva e stabile.
Come si presenta la richiesta?
Per iscritto, indicando l'esigenza di assistenza, l'orario compatibile e la disponibilità a soluzioni alternative. Conviene conservare le risposte e le eventuali proroghe: sono la prova della provvisorietà.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. lav., sentenza 10 aprile 2026, n. 9104 (decisa in camera di consiglio il 20 gennaio 2026)
- Corte di Giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2025, causa C-38/24
- Art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216; direttiva 2000/78/CE
- Art. 33, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (permessi: istituto distinto)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.