In breve
- La Cassazione (sentenza n. 9104/2026) ha applicato a chi assiste un familiare con disabilità l'obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli.
- Davanti a una disabilità permanente, soluzioni provvisorie trascinate per un tempo irragionevole sono discriminazione.
- Il turno fisso non è un diritto automatico, ma il rifiuto va motivato con ragioni organizzative dimostrabili; per gli ATA il contratto già favorisce l'orario flessibile per chi rientra nella legge 104.
Un esempio che a scuola si conosce bene
Una collaboratrice scolastica lavora in un istituto comprensivo con due plessi. Sua figlia ha una disabilità grave e fa terapie tutti i pomeriggi. Da tre anni chiede il turno fisso di mattina e ogni settembre riceve la stessa risposta: fino a Natale va bene, poi si vedrà. A gennaio il turno torna a ruotare e lei copre i pomeriggi con i permessi della legge 104. È un esempio, ma chi lavora su turni a scuola, collaboratori scolastici e docenti dell'infanzia e della primaria, sa bene come funziona.
Il caso deciso dalla Cassazione
La sentenza della Cassazione dell'aprile 2026 non riguarda la scuola, ma i principi valgono per tutti i datori di lavoro. Una lavoratrice di un'azienda di trasporto pubblico di Roma, madre di un figlio minorenne con disabilità permanente, chiede un turno fisso di mattina e si dichiara disponibile anche a cambiare mansioni. L'azienda le concede la mattina solo con provvedimenti provvisori di pochi mesi e sulla richiesta di altre mansioni non risponde. La lavoratrice perde in tribunale e in appello.
Prima di decidere, la Cassazione si rivolge alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che nel settembre 2025 risponde che le tutele contro le discriminazioni per disabilità valgono anche per chi assiste un familiare con disabilità. I dettagli del caso sono in un altro approfondimento.
I quattro principi
- Il datore di lavoro deve adottare soluzioni ragionevoli, come un turno compatibile o un cambio di mansioni.
- Davanti a una disabilità permanente, soluzioni provvisorie trascinate per un tempo irragionevole sono discriminazione.
- Chi assiste un familiare con disabilità non può essere trattato come un dipendente qualsiasi.
- Ignorare la richiesta di passare ad altre mansioni è anch'essa discriminazione.
Allora il turno lo sceglie chi ha la 104?
No. Nessuno ha un diritto assoluto all'orario che preferisce. Cambia però il modo in cui il dirigente deve rispondere: non basta dire che l'orario è uguale per tutti o che la turnazione è prevista dal piano delle attività. Bisogna verificare in concreto quali soluzioni esistono (un'altra sezione, un altro plesso, uno scambio con colleghi disponibili) e un eventuale rifiuto va motivato con ragioni organizzative dimostrabili.
In queste cause, infatti, al lavoratore basta rendere plausibile la discriminazione; provare il contrario tocca al datore di lavoro. E nel caso deciso l'azienda non aveva dimostrato che il turno fisso di mattina le avrebbe comportato oneri sproporzionati.
Cosa prevede già il contratto della scuola
Per il personale ATA il contratto stabilisce già che chi si trova nelle situazioni previste dalla legge 104 e ne fa richiesta va favorito nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche se la scuola non lo ha adottato per tutti (art. 53, comma 2, lett. a, CCNL 29 novembre 2007). Alla luce della sentenza, la risposta deve essere stabile e motivata, non un rinvio di anno in anno.
Per questo la richiesta va fatta per iscritto, con la documentazione, e va pretesa una risposta scritta.
Domande frequenti
Vale anche per i docenti?
Sì. L'obbligo di cercare soluzioni ragionevoli per chi assiste un familiare con disabilità vale per ogni datore di lavoro, quindi anche per la scuola e per tutto il suo personale.
Servono i permessi della legge 104 per chiedere il turno?
No. La tutela nasce dalla normativa contro le discriminazioni. I permessi mensili della legge 104 sono un diritto distinto, che si aggiunge.
Come si presenta la richiesta?
Per iscritto, indicando l'esigenza di assistenza, l'orario compatibile e la disponibilità a soluzioni alternative, con la documentazione sulla disabilità. Conservate le risposte e le eventuali proroghe: sono la prova della provvisorietà.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. lav., sentenza 10 aprile 2026, n. 9104
- Corte di Giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2025, causa C-38/24
- Art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216; direttiva 2000/78/CE
- Art. 53, comma 2, lett. a), CCNL comparto scuola 29 novembre 2007
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.