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Rapporti con il dirigente

Conflitti tra colleghi a scuola: quando il dissenso diventa un problema disciplinare

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Dissentire da un collega è legittimo, anche con fermezza. Il problema nasce quando il confronto scivola nell'offesa personale, davanti agli studenti, in un gruppo di messaggi o durante un consiglio di classe.

In breve

  • Il codice di comportamento chiede integrità, correttezza e buona fede, e vieta le email oltraggiose o discriminatorie (artt. 3 e 11-bis D.P.R. 62/2013).
  • Offendere la reputazione di un collega assente parlando con più persone, ad esempio con gli studenti, può integrare la diffamazione (art. 595 c.p.).
  • La reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, minacciose o ingiuriose è causa di licenziamento (art. 55-quater, comma 1, lett. e, D.Lgs. 165/2001).

Il dissenso non è un illecito

Nella scuola il confronto tra docenti è fisiologico: programmazioni, valutazioni e scelte didattiche si decidono insieme, e chi non è d'accordo ha il diritto di dirlo, anche con fermezza. La libertà di insegnamento tutela la libera espressione culturale del docente (art. 33 Cost.; art. 1, D.Lgs. 297/1994). Ciò che può avere rilievo disciplinare non è la divergenza di opinioni, ma la forma che prende quando diventa offesa personale, denigrazione o attacco alla persona anziché alle idee.

I doveri di correttezza

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici chiede di rispettare i principi di integrità, correttezza e buona fede (art. 3, comma 2, D.P.R. 62/2013) e di evitare comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'amministrazione (art. 3, comma 3). Con le modifiche del 2023 vieta i messaggi di posta elettronica oltraggiosi o discriminatori (art. 11-bis, comma 5) e, sui social, gli interventi che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione (art. 11-ter). Al dirigente spetta curare il benessere organizzativo, favorendo rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori (art. 13, comma 5).

La violazione di questi doveri è fonte di responsabilità disciplinare (art. 54, comma 3, D.Lgs. 165/2001). Per i docenti le sanzioni sono quelle del Testo unico: avvertimento scritto e censura per le mancanze non gravi, sospensione per gli atti non conformi alla correttezza inerente alla funzione (artt. 492-494, D.Lgs. 297/1994). Nei casi estremi, la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, moleste, minacciose o ingiuriose, o comunque lesive dell'onore e della dignità altrui, comporta il licenziamento (art. 55-quater, comma 1, lett. e, D.Lgs. 165/2001).

Davanti agli studenti

Screditare un collega in classe è una delle condotte più rischiose. Sul piano disciplinare, coinvolgere gli studenti in un conflitto tra adulti è difficilmente compatibile con la correttezza richiesta dalla funzione educativa. Sul piano penale, chi offende la reputazione di una persona assente comunicando con più persone commette diffamazione (art. 595 c.p.), e una classe è appunto un gruppo di più persone. L'offesa rivolta direttamente al collega presente non è più reato, ma resta un illecito civile, punito con una sanzione pecuniaria da cento a ottomila euro, oltre all'eventuale risarcimento del danno (art. 4, D.Lgs. 7/2016).

In chat e sui social

Le critiche scritte non sono tutte uguali. I messaggi inviati a destinatari determinati sono corrispondenza e godono di una tutela particolare, anche nel procedimento disciplinare: il tema è trattato nell'approfondimento sui messaggi privati come prova. Un post pubblico è un'altra cosa: chiunque può leggerlo, e lì si applicano per intero il codice di comportamento e, se il contenuto è offensivo, le regole sulla diffamazione. Una regola pratica aiuta: non scrivere di un collega nulla che non si direbbe in sua presenza, durante una riunione ufficiale.

In consiglio di classe

Le discussioni accese negli organi collegiali sono normali e, di regola, non hanno rilievo disciplinare. Diventano un problema quando si passa alle offese personali o alle minacce, o quando si impedisce all'organo di funzionare. Chi vuole che la propria posizione resti agli atti deve chiederne la verbalizzazione; chi si sente offeso può chiedere che le parole pronunciate siano messe a verbale e poi segnalare il fatto per iscritto al dirigente, che, se il fatto ha rilievo disciplinare, deve attivare il procedimento o segnalarlo all'ufficio competente (art. 13, comma 8, D.P.R. 62/2013). Sul dissenso in collegio e sulla registrazione delle sedute c'è un approfondimento dedicato: dissenso, verbale e registrazione.

Il confine: il diritto di critica

Tra dissenso legittimo e illecito il confine è quello del diritto di critica. Le scelte e il lavoro di un collega si possono criticare anche duramente, purché ci si riferisca a fatti veri, si resti sul merito e si usi una forma misurata, senza attacchi personali fini a se stessi.

Domande frequenti

Posso essere sanzionato per aver criticato un collega in consiglio di classe?

Non per il dissenso in sé, che è legittimo. Possono avere rilievo disciplinare le offese personali, le minacce o i comportamenti che impediscono il funzionamento dell'organo.

Parlare male di un collega con gli studenti è reato?

Può esserlo: offendere la reputazione di una persona assente comunicando con più persone integra la diffamazione (art. 595 c.p.). Sul piano disciplinare, coinvolgere gli studenti in un conflitto tra docenti è comunque una condotta a rischio.

Il dirigente deve intervenire nei conflitti tra docenti?

Il codice di comportamento gli affida la cura del benessere organizzativo e di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori (art. 13, comma 5, D.P.R. 62/2013). Se i fatti hanno rilievo disciplinare, deve attivare il procedimento o segnalarli all'ufficio competente.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Artt. 3, 11-bis, 11-ter e 13, commi 5 e 8, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81
  • Artt. 54, comma 3, e 55-quater, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  • Artt. 1 e 492-494, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; art. 33 Cost.
  • Art. 595 c.p. (diffamazione); art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (ingiuria come illecito civile)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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