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Rapporti con il dirigente

Dissentire in collegio, chiedere il verbale, registrare la riunione: cosa è lecito

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Il dirigente presenta una decisione come già presa, un docente non è d'accordo e lo dice. Il dissenso in un organo collegiale non è un illecito; conta il modo. Ecco cosa dicono le norme su verbali, registrazioni e piano annuale delle attività.

In breve

  • Il piano annuale delle attività lo delibera il collegio dei docenti: collegio e consigli di classe hanno ciascuno un tetto di quaranta ore annue.
  • Chi fa parte di un organo collegiale ha un interesse concreto e diretto ad avere copia degli atti e dei verbali (Cons. Stato n. 2423/2013); la via è la richiesta di accesso scritta.
  • Registrare una riunione a cui si partecipa non è un'intercettazione ed è lecito quando serve a tutelare un proprio diritto; senza una ragione concreta può diventare un problema disciplinare.

Il caso tipo

Al collegio di settembre il dirigente presenta il piano annuale delle attività: tra collegi e dipartimenti, cinquantadue ore di riunioni. Un docente fa notare che il contratto fissa un tetto di quaranta ore e che il piano lo approva il collegio, non la presidenza. Il dirigente risponde che è già deciso. Il docente insiste, chiede che la sua posizione sia messa a verbale, annuncia che registrerà la seduta e a fine riunione chiede copia del verbale. Al collegio successivo il piano viene corretto. Due settimane dopo arriva la contestazione disciplinare: interruzioni ripetute, tono aggressivo davanti ai colleghi, registrazione effettuata nonostante il divieto, pretese sul verbale.

Il dissenso non è un illecito

Il dissenso motivato in un organo collegiale non è un'infrazione: è il motivo per cui l'organo è collegiale. Il piano annuale delle attività è predisposto dal dirigente ma deliberato dal collegio dei docenti, e il contratto fissa due limiti distinti: fino a quaranta ore annue per le riunioni del collegio e sue articolazioni, e fino a quaranta ore annue per consigli di classe, di interclasse e di intersezione (art. 29, comma 3, CCNL 29 novembre 2007, oggi art. 44, comma 3, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021). Nelle contestazioni di questo tipo, infatti, non viene addebitato il dissenso in sé, ma il modo. Ed è sul modo che si gioca tutto.

Il verbale: un diritto, con la procedura giusta

Chi fa parte di un organo collegiale della scuola ha un interesse concreto e diretto a disporre di copia degli atti e dei verbali dell'organo, e questa disponibilità non può essere limitata al momento della riunione o della firma del verbale: lo ha affermato il Consiglio di Stato (sent. 6 maggio 2013, n. 2423). La strada, però, è una richiesta di accesso agli atti scritta e motivata, non un braccio di ferro a fine seduta.

La registrazione: lecita, con due limiti

Registrare una conversazione a cui si partecipa non è un'intercettazione: lo hanno chiarito da tempo le Sezioni Unite penali (Cass. pen., Sez. Un., n. 36747/2003). Sul lavoro, la Cassazione ha ritenuto lecita la registrazione fatta dal lavoratore, anche senza il consenso dei presenti, quando serve a tutelare la propria posizione e a precostituirsi una prova (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322; Cass. 2 novembre 2021, n. 31204).

Due limiti, però. Il primo: la registrazione non si diffonde, perché contiene le voci dei colleghi e magari informazioni sugli alunni; serve alla difesa, non alla pubblicazione. Il secondo: senza una ragione concreta legata alla tutela di un diritto, registrare tutto e sempre può diventare una condotta disciplinarmente rilevante (Cass. ord. n. 20487/2025). La registrazione dev'essere pertinente e proporzionata allo scopo.

Il modo: dissentire a verbale

Si può dissentire quanto si vuole, ma a verbale, con calma, chiedendo che la propria posizione venga trascritta. Se non viene trascritta, lo si fa presente per iscritto subito dopo la seduta. Il dissenso scritto resta agli atti ed è la protezione migliore. E se il clima si scalda, si dichiara che la propria posizione sarà inviata per iscritto e ci si ferma lì.

Se arriva la contestazione

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento (art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001): conviene chiedere subito le dichiarazioni dei colleghi su cui la contestazione si fonda, perché spesso raccontano una storia meno netta. E vale per ogni procedimento una regola di calendario: dalla contestazione l'amministrazione ha centoventi giorni per concludere, e il termine è perentorio (art. 55-bis, commi 4 e 9-ter).

Domande frequenti

Il dirigente può imporre più di quaranta ore di collegio?

No. Il contratto fissa fino a quaranta ore annue per le riunioni del collegio e delle sue articolazioni e altre quaranta per i consigli di classe, interclasse e intersezione; il piano annuale è deliberato dal collegio.

Posso registrare il collegio dei docenti senza avvisare?

La registrazione da parte di chi partecipa non è un'intercettazione ed è stata ritenuta lecita quando serve a tutelare un proprio diritto. Va conservata per la difesa, non diffusa, e non va usata come abitudine priva di una ragione concreta.

Il verbale deve essermi consegnato su richiesta verbale in seduta?

Il diritto alla copia c'è, ma si esercita con una richiesta di accesso agli atti scritta e motivata, secondo la legge sul procedimento amministrativo.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 29, comma 3, CCNL Scuola 29 novembre 2007; art. 44, comma 3, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (18 gennaio 2024)
  • Cons. Stato, sent. 6 maggio 2013, n. 2423 (accesso agli atti del componente di organo collegiale); L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 ss.
  • Cass. pen., Sez. Un., n. 36747/2003 (registrazione tra presenti); Cass. civ., 10 maggio 2018, n. 11322; Cass. civ., 2 novembre 2021, n. 31204; Cass. civ., ord. n. 20487/2025
  • Art. 55-bis, commi 4 e 9-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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