In breve
- Nel registro va solo ciò che serve alla funzione didattica e valutativa: diagnosi, disabilità e vicende familiari non vanno nelle annotazioni né nelle aree visibili ad altri (artt. 5 e 9 GDPR).
- Anche una nota visibile solo ai compagni di classe e ai loro genitori è una comunicazione illecita di dati, e ne risponde la scuola anche se l'errore è del docente (Garante privacy, provv. n. 428 dell'11 giugno 2026).
- Chi entra nel registro con le credenziali di un altro commette accesso abusivo (art. 615-ter c.p.); dopo la L. 182/2025 l'accesso avviene con SPID o CIE, cioè con la propria identità digitale.
La regola di partenza: solo ciò che serve
Il registro elettronico tratta dati di minori, e per il Regolamento europeo i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR). I dati relativi alla salute, come diagnosi e disabilità, sono categorie particolari con una protezione rafforzata (art. 9 GDPR): la scuola li tratta per le sue finalità, ma nei documenti e nei canali previsti (PEI, PDP, fascicolo personale) e solo verso chi ha titolo a conoscerli.
Per questo nelle annotazioni non vanno diagnosi, sigle che rivelino una disabilità o un DSA, motivi sanitari delle assenze, vicende familiari. Un'annotazione descrive un fatto avvenuto in classe; se una situazione personale è rilevante, la si gestisce con il dirigente o il referente, nelle sedi riservate. Lo stesso criterio vale tra docenti: per lavorare, il consiglio di classe deve conoscere le misure da applicare.
Due casi decisi dal Garante
Nel 2022 il Garante ha sanzionato con 3.000 euro una scuola che aveva pubblicato nelle comunicazioni del registro elenchi divisi per classe con le sigle «BES», «DSA» o «ALUNNO H» accanto ai nomi di alcuni alunni, rimasti visibili per circa diciotto ore alle famiglie e ai docenti della classe (provv. n. 421 del 15 dicembre 2022). Nel 2026 un docente ha inserito nell'agenda di classe una nota su uno studente senza attivare la visibilità riservata: la nota è rimasta visibile per un tempo limitato ai compagni e alle loro famiglie. Sanzione di 1.000 euro (provv. n. 428 dell'11 giugno 2026).
Due principi da ricordare. Anche se l'area non è accessibile a chiunque, rendere i dati conoscibili a un gruppo determinato di persone non legittimate è una comunicazione illecita. E la scuola, titolare del trattamento, non può sottrarsi alla responsabilità invocando l'errore del dipendente, come ha affermato la Corte di giustizia (causa C-741/21) richiamata dal Garante. Per il docente l'errore può avere rilievo disciplinare.
Voti ed esiti: chi vede che cosa
Secondo il vademecum del Garante «La scuola a prova di privacy» (edizione 2025), i voti delle singole discipline stanno nell'area riservata, a cui accedono con le proprie credenziali solo lo studente e la sua famiglia; gli esiti degli scrutini delle classi intermedie si rendono disponibili con la sola indicazione «ammesso» o «non ammesso», nell'area riservata agli studenti della classe. Il riferimento alle prove differenziate non va nei tabelloni, e gli esiti degli scrutini non si pubblicano online.
Che cosa possono chiedere i genitori
Voti e annotazioni sul proprio figlio sono di regola già visibili nell'area famiglia; in ogni caso il registro, anche elettronico, è un documento amministrativo e può essere oggetto di accesso per la parte che riguarda l'alunno (artt. 22 e seguenti L. 241/1990). Non sono ammesse richieste preordinate a un controllo generalizzato dell'attività della scuola (art. 24, comma 3). Sullo storico delle modifiche non c'è una regola specifica: resta il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), e la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto di conoscere date e finalità delle consultazioni dei propri dati, non di regola l'identità dei dipendenti che le hanno effettuate (causa C-579/21). L'accesso ordinario ai log delle modifiche dei voti resta una questione aperta.
Credenziali e registro lasciato aperto
Con l'accesso tramite SPID o CIE, cedere le credenziali significa prestare la propria identità digitale, valida per tutti i servizi pubblici. Ciò che il collega inserisce risulta attestato a nome del titolare. Chi entra con credenziali altrui commette accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.); per le Sezioni Unite il reato sussiste anche quando un pubblico ufficiale abilitato accede per ragioni estranee a quelle per cui l'accesso gli è consentito (n. 41210/2017). Il registro lasciato aperto su un computer condiviso viola le istruzioni del titolare e le misure di sicurezza (artt. 29 e 32 GDPR); se qualcuno vi accede, la scuola deve valutare la notifica della violazione al Garante (art. 33). Quindi: uscita dall'account a fine sessione, schermo bloccato, nessuna credenziale salvata su dispositivi comuni.
Sul diverso tema dei dati sanitari che escono dalla scuola vedi dati di salute degli alunni e onere della prova.
Domande frequenti
Posso annotare nel registro che un alunno ha un DSA, per ricordarlo ai colleghi?
No nelle aree visibili ad altri. Le informazioni sul disturbo stanno nel PDP e nei canali riservati; ai colleghi serve conoscere le misure da applicare.
Un genitore può vedere le note scritte sul proprio figlio?
Sì: di regola sono visibili nell'area famiglia e comunque accessibili con una richiesta di accesso agli atti. I dati degli altri alunni restano esclusi, salvo i limiti dell'accesso necessario a difendere i propri interessi giuridici.
Se presto le credenziali a un collega che deve solo firmare, cosa rischio?
Ciò che il collega inserisce risulta attestato a tuo nome, e chi usa credenziali altrui commette accesso abusivo. Con SPID o CIE, inoltre, si presta l'identità digitale usata per tutti i servizi pubblici.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 5, 9, 15, 29, 32 e 33
- Garante per la protezione dei dati personali, provv. n. 421 del 15 dicembre 2022 (doc. web n. 9852255) e provv. n. 428 dell'11 giugno 2026 (doc. web n. 10266168)
- Garante per la protezione dei dati personali, vademecum «La scuola a prova di privacy», edizione 2025 (doc. web n. 10190259)
- Corte di giustizia UE, 11 aprile 2024, causa C-741/21; Corte di giustizia UE, 22 giugno 2023, causa C-579/21
- Art. 615-ter c.p.; Cass. pen., Sez. Un., 8 settembre 2017, n. 41210
- Art. 7, comma 31, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 51 della L. 2 dicembre 2025, n. 182; L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e 24
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.