In breve
- I dati sulla salute di un alunno si comunicano solo a chi ha un ruolo nel suo percorso: in un contesto ristretto come una scuola nemmeno le iniziali garantiscono l'anonimato.
- Nel procedimento disciplinare è l'amministrazione a dover provare i fatti contestati: un'ipotesi plausibile non è una prova.
- Parlare della propria convocazione con un avvocato o con il sindacato è un diritto; negare l'addebito è esercizio del diritto di difesa.
Il caso tipo
A settembre una circolare interna, inviata a decine di persone tra docenti e collaboratori, allega il piano terapeutico di un bambino: nome, diagnosi, orari e dosi del farmaco. Settimane dopo un genitore di un'altra classe scrive al dirigente mostrando di conoscere la situazione del bambino, i problemi con la terapia e perfino il fatto che la sua maestra è già stata convocata. Per la scuola la fonte è lei. Seguono il colloquio in presidenza e la contestazione disciplinare, con tre addebiti: aver rivelato a un'estranea i dati sanitari del bambino, aver divulgato la propria convocazione, aver negato tutto davanti al dirigente.
I dettagli sono di fantasia, ma lo schema è quello di molti procedimenti reali. E i principi valgono per tutti.
Primo: i dati sulla salute restano dentro la scuola
I dati relativi alla salute sono tra le categorie di dati più protette dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (art. 9 del GDPR). Nella scuola si comunicano soltanto a chi ha un ruolo nel percorso dell'alunno; un genitore di un'altra classe non ce l'ha. E il fatto che una situazione sia nota a molti dentro l'istituto non autorizza nessuno a farla uscire.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento del 29 aprile 2026, ha sanzionato con 4.000 euro un istituto comprensivo che aveva pubblicato sul sito una circolare con le iniziali di un alunno, il riferimento alla sua documentazione medica e l'indicazione della classe: in un contesto ristretto come una scuola, le sole iniziali non rendono anonimo un alunno, e i dati sulla salute non possono essere diffusi.
Secondo: chi accusa deve provare
Proprio perché il divieto è serio, serve una prova altrettanto seria. Nel procedimento disciplinare l'onere di dimostrare i fatti contestati grava sull'amministrazione, secondo la regola generale per cui chi afferma un fatto deve provarlo (art. 2697 del codice civile). Se un piano terapeutico è arrivato nella casella di decine di persone, sostenere che l'informazione può essere uscita soltanto da una di loro è un'ipotesi, non una prova. E un procedimento disciplinare non si regge su un'ipotesi.
Terzo: la convocazione riguarda te
La convocazione in presidenza è una vicenda personale di chi la riceve. Parlarne con un avvocato o con il sindacato per farsi assistere è un diritto, non una divulgazione: la difesa è garantita dall'articolo 24 della Costituzione in ogni procedimento. Quello che non può uscire dalla scuola sono i dati dell'alunno, non la notizia della propria convocazione.
Quarto: il colloquio con il dirigente
Nessuno è obbligato ad accusarsi. La Cassazione ha chiarito che negare l'addebito nel procedimento disciplinare rientra nel diritto di difesa e non può essere valutato come un elemento a sfavore del lavoratore (Cass. civ., ord. 21 giugno 2018, n. 16434). Detto questo, la strada più sicura è un'altra: se la convocazione per un «chiarimento» si trasforma in un'accusa, non conviene improvvisare. Si può dire con calma che si preferisce rispondere per iscritto, e prima farsi consigliare. Una risposta scritta, dopo aver letto gli atti, vale più di una risposta a sorpresa.
In pratica
I dati degli alunni restano nella cerchia di chi se ne occupa. Le proprie vicende si condividono con chi ci assiste. Davanti a una domanda inattesa si ha il diritto di prendersi il tempo per rispondere bene. E se arriva una contestazione, il primo passo è chiedere l'accesso agli atti dell'istruttoria, un diritto espressamente previsto dalla legge (art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001): spesso raccontano una storia meno netta di quella scritta nella contestazione.
Domande frequenti
Posso parlare della situazione di un alunno con un collega che non lo segue?
I dati sulla salute vanno comunicati solo a chi ha un ruolo nel percorso dell'alunno. Un collega che non lo segue, un sindacalista o un genitore di un altro alunno non rientrano in questa cerchia.
Se il dirigente mi convoca per un chiarimento, devo rispondere subito?
No. È legittimo chiedere di rispondere per iscritto dopo aver letto gli atti. Negare l'addebito è esercizio del diritto di difesa e non può aggravare la posizione del lavoratore.
La scuola può sanzionarmi perché ho parlato della mia convocazione con un avvocato?
No. Farsi assistere è un diritto garantito dalla Costituzione. Ciò che non può essere divulgato sono i dati dell'alunno, non la propria vicenda disciplinare.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 9 (categorie particolari di dati personali)
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 29 aprile 2026, doc. web n. 10251650
- Art. 2697 c.c. (onere della prova); art. 24 Cost. (diritto di difesa)
- Cass. civ., ord. 21 giugno 2018, n. 16434 (negare l'addebito nel procedimento disciplinare rientra nel diritto di difesa)
- Art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.