In breve
- L'anno scolastico va dal 1° settembre al 31 agosto: il docente che resta titolare nella stessa scuola è già in servizio e non deve compiere una nuova presa di servizio (art. 74, comma 1, D.Lgs. 297/1994).
- Il docente nominato in ruolo che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina (art. 436, comma 4, D.Lgs. 297/1994).
- Maternità, malattia e altri giustificati motivi consentono di differire la presa di servizio senza perdere la nomina, a condizione di comunicarli subito alla scuola.
Prendere servizio non è la stessa cosa che essere in servizio
L'anno scolastico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto (art. 74, comma 1, D.Lgs. 297/1994). Il docente di ruolo che resta titolare nella stessa scuola non interrompe il rapporto il 31 agosto e non deve compiere alcuna nuova presa di servizio: dal 1° settembre è in servizio come lo era a giugno. Se quel giorno è convocato il collegio dei docenti, che si insedia proprio all'inizio di ogni anno scolastico (art. 7, comma 4, D.Lgs. 297/1994), deve parteciparvi: l'obbligo nasce dalla convocazione, non da una firma di rito.
La presa di servizio è invece l'atto con cui un rapporto inizia o si sposta in una nuova sede. Riguarda, in particolare:
- i neoassunti a tempo indeterminato, la cui nomina decorre dall'inizio dell'anno scolastico (art. 437, comma 2, D.Lgs. 297/1994) e con i quali si apre il periodo di formazione e prova;
- i trasferiti e chi ha ottenuto un passaggio di cattedra o di ruolo, che prendono servizio nella nuova scuola;
- gli utilizzati e gli assegnati provvisoriamente, che di regola si presentano direttamente nella scuola assegnata per l'anno;
- chi rientra nella scuola di titolarità dopo un'assegnazione provvisoria, un'utilizzazione, un comando o un'aspettativa conclusi il 31 agosto;
- i supplenti, alla data indicata nella nomina.
Le istruzioni operative cambiano ogni anno e in parte da territorio a territorio: per i casi particolari il riferimento è la nota dell'ufficio scolastico competente.
Se il neoassunto non si presenta
Per il personale docente la regola è nel testo unico della scuola: decade dalla nomina chi non la accetta entro il termine e chi, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito (art. 436, commi 2 e 4, D.Lgs. 297/1994). La rinuncia alla nomina in ruolo comporta inoltre la decadenza dalla graduatoria da cui la nomina proviene.
Se il ritardo è giustificato, la nomina non si perde. Per la regola generale dello statuto degli impiegati civili dello Stato, in questo caso la nomina decorre agli effetti economici dal giorno in cui si prende effettivamente servizio (art. 9, secondo comma, D.P.R. 3/1957).
Per i supplenti nominati dalle graduatorie provinciali (GaE e GPS), la rinuncia o la mancata presa di servizio fanno perdere, per tutto il biennio 2026-2028, la possibilità di ottenere altre supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche; l'abbandono dopo la presa di servizio esclude da ogni supplenza, comprese quelle brevi (art. 15, comma 1, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026).
Assenza dal servizio: un piano diverso
Diverso è il caso del docente già in servizio che il 1° settembre non si presenta a un impegno regolarmente convocato. Qui non c'è alcuna decadenza: si tratta di un'assenza, da giustificare con gli istituti previsti dal contratto, come la malattia o i permessi. Un'assenza ingiustificata può avere rilievo disciplinare, secondo le regole descritte in questo approfondimento sul procedimento.
Quando la presa di servizio può essere differita
La presenza fisica può essere rinviata quando esiste un titolo di assenza già in corso o che matura alla data prevista. I casi più frequenti sono:
- congedo di maternità o interdizione anticipata (D.Lgs. 151/2001): la neoassunta sottoscrive il contratto e prende servizio al termine del congedo; secondo l'orientamento dell'ARAN il rapporto si costituisce con l'accettazione della nomina e le spetta il trattamento economico previsto per il congedo;
- malattia o infortunio documentati: si comunica subito l'assenza alla scuola e si prende servizio al rientro;
- altri giustificati motivi, come il preavviso dovuto al precedente datore di lavoro, valutati dal dirigente scolastico con provvedimento motivato.
L'elenco non è tassativo, perché la materia non ha una fonte unica. In ogni caso è essenziale comunicare la propria situazione alla segreteria della scuola di destinazione prima della data prevista, con la relativa documentazione: il silenzio è il modo più semplice per trasformare un giustificato motivo in un problema.
Domande frequenti
Sono titolare nella stessa scuola: devo firmare la presa di servizio il 1° settembre?
No. Il rapporto prosegue senza interruzioni; sei però tenuto a partecipare alle attività regolarmente convocate, a cominciare dal collegio dei docenti di inizio anno.
Ho l'assegnazione provvisoria: devo passare prima dalla scuola di titolarità?
Di regola no: la presa di servizio si effettua nella scuola di assegnazione. Per eventuali adempimenti verso la scuola di titolarità valgono le indicazioni dell'ufficio scolastico competente.
Se il 1° settembre sono in malattia perdo il ruolo?
No, la malattia documentata è un giustificato motivo e va comunicata subito alla scuola. Di norma, gli effetti economici decorrono dal giorno in cui prendi effettivamente servizio.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 74, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (inizio e termine dell'anno scolastico)
- Art. 436, commi 2 e 4, e art. 437, comma 2, D.Lgs. 297/1994 (decadenza dalla nomina e decorrenza)
- Art. 9 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (ritardo giustificato e decadenza dalla nomina)
- Art. 15, comma 1, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 (rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono delle supplenze)
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo di maternità)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.