In breve
- L'orario è formulato dal dirigente sulla base dei criteri generali del consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti (art. 396, comma 2, lett. d), D.Lgs. 297/1994).
- Il giorno libero non è un diritto: è l'effetto possibile della distribuzione dell'insegnamento in non meno di cinque giornate settimanali (art. 43, comma 5, CCNL 2019-2021).
- L'articolazione dell'orario è materia di confronto con la parte sindacale, oggi regolata dall'art. 11, comma 9, lett. b1), CCNL 2022-2024, che ha sostituito l'art. 30 del CCNL 2019-2021.
Chi decide e con quali vincoli
L'orario dei docenti è formulato dal dirigente scolastico al termine di una sequenza precisa: il consiglio d'istituto fissa i criteri generali, tra cui l'adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali (art. 10, comma 4, D.Lgs. 297/1994); il collegio dei docenti formula proposte tenendo conto di quei criteri (art. 7, comma 2, lett. b); il dirigente formula l'orario sulla base di entrambi (art. 396, comma 2, lett. d).
C'è poi il livello sindacale. Il CCNL 2022-2024 del 23 dicembre 2025 ha abrogato l'art. 30 del CCNL 2019-2021 e ha spostato la materia nell'art. 11: l'articolazione dell'orario del personale docente è oggetto di confronto con la RSU e i rappresentanti territoriali dei sindacati firmatari (art. 11, comma 9, lett. b1). Il confronto non deve chiudersi con un accordo, ma è preceduto da un'informazione da dare entro il 10 settembre (art. 5, comma 7), dura al massimo dieci giorni nelle scuole (art. 6, comma 2) e, mentre è in corso, le parti non assumono iniziative unilaterali sulla materia (art. 9, comma 3).
Il giorno libero
Nessuna norma riconosce un diritto al giorno libero. Il contratto dispone che l'insegnamento sia distribuito in non meno di cinque giornate settimanali (art. 43, comma 5, CCNL 2019-2021): se la scuola funziona su sei giorni, la distribuzione su cinque produce una giornata libera; con la settimana corta il giorno libero semplicemente non c'è. La scelta del giorno spetta al dirigente: le preferenze si possono esprimere, ma non vincolano, salvo diversa previsione dei criteri d'istituto. Il giorno è libero dall'insegnamento e, secondo la lettura prevalente, non esonera dalle attività collegiali calendarizzate.
Ore buche e ore a disposizione
L'ora a disposizione è servizio: riguarda, per esempio, il docente della secondaria con cattedra inferiore a 18 ore, tenuto a completare l'orario anche con supplenze o restando a disposizione (art. 43, comma 6), e le ore non programmate nel PTOF, destinate alle supplenze fino a dieci giorni (art. 43, comma 11). In quell'ora il docente deve essere a scuola.
L'ora buca è invece un intervallo tra due lezioni che non rientra nell'orario d'obbligo. Il contratto non la disciplina, ma a nostro avviso, proprio perché non è servizio, non comporta obblighi di presenza né di vigilanza: il docente può lasciare la scuola, purché sia in classe puntuale per la lezione successiva. Se la scuola pretende che resti a disposizione, quell'ora va trattata come servizio. Né la legge né il contratto fissano un tetto alle ore buche o alle ore consecutive, e la disciplina generale su pause e riposi non si applica al personale della scuola (art. 2, comma 3, D.Lgs. 66/2003): i limiti, se ci sono, stanno nei criteri d'istituto.
Sostituzione dei colleghi
Nell'ora a disposizione la sostituzione rientra nel servizio. Nell'ora buca è un'ora eccedente, pagata con le risorse che il contratto destina alla sostituzione dei colleghi assenti (art. 78, comma 7, lett. e), CCNL 2019-2021). Nessuna norma richiede espressamente il consenso, ma a nostro avviso, trattandosi di prestazione aggiuntiva, serve la disponibilità del docente. Fa eccezione il recupero dei permessi brevi, da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, prioritariamente con supplenze (art. 16, comma 3, CCNL 29 novembre 2007). Per il sostegno valgono cautele particolari, illustrate in questo approfondimento.
Come contestare un orario illegittimo
Un orario scomodo non è per ciò solo illegittimo. Lo diventa se viola il contratto collettivo o individuale, se non rispetta i criteri deliberati o la procedura, se crea disparità che la scuola non sa spiegare con ragioni didattiche od organizzative. Il percorso è graduale: si acquisiscono criteri e atti, anche con una richiesta di accesso; si presenta al dirigente un'istanza scritta e motivata, proponendo soluzioni alternative; si coinvolge la RSU; se necessario, ci si rivolge al giudice del lavoro, competente sulle controversie del lavoro pubblico (art. 63 D.Lgs. 165/2001). Nel frattempo l'orario va rispettato.
Domande frequenti
Posso uscire da scuola durante l'ora buca?
A nostro avviso sì, perché l'ora buca non è servizio. Resta l'obbligo di essere in classe in orario per la lezione successiva.
Il dirigente può negarmi il giorno libero che ho chiesto?
Sì, se rispetta i criteri del consiglio d'istituto. Il giorno libero non è un diritto, ma l'effetto possibile della distribuzione dell'orario su almeno cinque giornate.
Esiste un numero massimo di ore buche?
Non a livello nazionale. Può fissarlo la scuola nei criteri del consiglio d'istituto, e il tema può essere portato nel confronto sindacale sull'articolazione dell'orario.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 7, comma 2, lett. b), art. 10, comma 4, e art. 396, comma 2, lett. d), D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (criteri, proposte e formulazione dell'orario)
- Art. 43, commi 5, 6 e 11, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (orario di insegnamento, completamento, supplenze)
- Art. 5, comma 7, art. 6, comma 2, art. 9, comma 3, e art. 11, commi 9 e 11, CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 del 23 dicembre 2025 (informazione e confronto sull'orario)
- Art. 2, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (esclusione del personale della scuola)
- Art. 16, comma 3, CCNL scuola 29 novembre 2007 (recupero dei permessi brevi)
- Art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (giudice del lavoro)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.