Home › Approfondimenti › Orario e obblighi di servizio

Orario e obblighi di servizio

Orario dei docenti: giorno libero, ore buche, sostituzioni e come contestare un orario illegittimo

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Chi decide l'orario, se il giorno libero è un diritto, che cosa si può fare nelle ore buche e quando si è tenuti a sostituire un collega: le regole che distinguono un orario scomodo da uno illegittimo.

In breve

  • L'orario è formulato dal dirigente sulla base dei criteri generali del consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti (art. 396, comma 2, lett. d), D.Lgs. 297/1994).
  • Il giorno libero non è un diritto: è l'effetto possibile della distribuzione dell'insegnamento in non meno di cinque giornate settimanali (art. 43, comma 5, CCNL 2019-2021).
  • L'articolazione dell'orario è materia di confronto con la parte sindacale, oggi regolata dall'art. 11, comma 9, lett. b1), CCNL 2022-2024, che ha sostituito l'art. 30 del CCNL 2019-2021.

Chi decide e con quali vincoli

L'orario dei docenti è formulato dal dirigente scolastico al termine di una sequenza precisa: il consiglio d'istituto fissa i criteri generali, tra cui l'adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali (art. 10, comma 4, D.Lgs. 297/1994); il collegio dei docenti formula proposte tenendo conto di quei criteri (art. 7, comma 2, lett. b); il dirigente formula l'orario sulla base di entrambi (art. 396, comma 2, lett. d).

C'è poi il livello sindacale. Il CCNL 2022-2024 del 23 dicembre 2025 ha abrogato l'art. 30 del CCNL 2019-2021 e ha spostato la materia nell'art. 11: l'articolazione dell'orario del personale docente è oggetto di confronto con la RSU e i rappresentanti territoriali dei sindacati firmatari (art. 11, comma 9, lett. b1). Il confronto non deve chiudersi con un accordo, ma è preceduto da un'informazione da dare entro il 10 settembre (art. 5, comma 7), dura al massimo dieci giorni nelle scuole (art. 6, comma 2) e, mentre è in corso, le parti non assumono iniziative unilaterali sulla materia (art. 9, comma 3).

Il giorno libero

Nessuna norma riconosce un diritto al giorno libero. Il contratto dispone che l'insegnamento sia distribuito in non meno di cinque giornate settimanali (art. 43, comma 5, CCNL 2019-2021): se la scuola funziona su sei giorni, la distribuzione su cinque produce una giornata libera; con la settimana corta il giorno libero semplicemente non c'è. La scelta del giorno spetta al dirigente: le preferenze si possono esprimere, ma non vincolano, salvo diversa previsione dei criteri d'istituto. Il giorno è libero dall'insegnamento e, secondo la lettura prevalente, non esonera dalle attività collegiali calendarizzate.

Ore buche e ore a disposizione

L'ora a disposizione è servizio: riguarda, per esempio, il docente della secondaria con cattedra inferiore a 18 ore, tenuto a completare l'orario anche con supplenze o restando a disposizione (art. 43, comma 6), e le ore non programmate nel PTOF, destinate alle supplenze fino a dieci giorni (art. 43, comma 11). In quell'ora il docente deve essere a scuola.

L'ora buca è invece un intervallo tra due lezioni che non rientra nell'orario d'obbligo. Il contratto non la disciplina, ma a nostro avviso, proprio perché non è servizio, non comporta obblighi di presenza né di vigilanza: il docente può lasciare la scuola, purché sia in classe puntuale per la lezione successiva. Se la scuola pretende che resti a disposizione, quell'ora va trattata come servizio. Né la legge né il contratto fissano un tetto alle ore buche o alle ore consecutive, e la disciplina generale su pause e riposi non si applica al personale della scuola (art. 2, comma 3, D.Lgs. 66/2003): i limiti, se ci sono, stanno nei criteri d'istituto.

Sostituzione dei colleghi

Nell'ora a disposizione la sostituzione rientra nel servizio. Nell'ora buca è un'ora eccedente, pagata con le risorse che il contratto destina alla sostituzione dei colleghi assenti (art. 78, comma 7, lett. e), CCNL 2019-2021). Nessuna norma richiede espressamente il consenso, ma a nostro avviso, trattandosi di prestazione aggiuntiva, serve la disponibilità del docente. Fa eccezione il recupero dei permessi brevi, da effettuare entro i due mesi lavorativi successivi, prioritariamente con supplenze (art. 16, comma 3, CCNL 29 novembre 2007). Per il sostegno valgono cautele particolari, illustrate in questo approfondimento.

Come contestare un orario illegittimo

Un orario scomodo non è per ciò solo illegittimo. Lo diventa se viola il contratto collettivo o individuale, se non rispetta i criteri deliberati o la procedura, se crea disparità che la scuola non sa spiegare con ragioni didattiche od organizzative. Il percorso è graduale: si acquisiscono criteri e atti, anche con una richiesta di accesso; si presenta al dirigente un'istanza scritta e motivata, proponendo soluzioni alternative; si coinvolge la RSU; se necessario, ci si rivolge al giudice del lavoro, competente sulle controversie del lavoro pubblico (art. 63 D.Lgs. 165/2001). Nel frattempo l'orario va rispettato.

Domande frequenti

Posso uscire da scuola durante l'ora buca?

A nostro avviso sì, perché l'ora buca non è servizio. Resta l'obbligo di essere in classe in orario per la lezione successiva.

Il dirigente può negarmi il giorno libero che ho chiesto?

Sì, se rispetta i criteri del consiglio d'istituto. Il giorno libero non è un diritto, ma l'effetto possibile della distribuzione dell'orario su almeno cinque giornate.

Esiste un numero massimo di ore buche?

Non a livello nazionale. Può fissarlo la scuola nei criteri del consiglio d'istituto, e il tema può essere portato nel confronto sindacale sull'articolazione dell'orario.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 7, comma 2, lett. b), art. 10, comma 4, e art. 396, comma 2, lett. d), D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (criteri, proposte e formulazione dell'orario)
  • Art. 43, commi 5, 6 e 11, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (orario di insegnamento, completamento, supplenze)
  • Art. 5, comma 7, art. 6, comma 2, art. 9, comma 3, e art. 11, commi 9 e 11, CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 del 23 dicembre 2025 (informazione e confronto sull'orario)
  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (esclusione del personale della scuola)
  • Art. 16, comma 3, CCNL scuola 29 novembre 2007 (recupero dei permessi brevi)
  • Art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (giudice del lavoro)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

I servizi dello studio

Sportello Legale

Orientamento telefonico in diritto scolastico, riservato agli iscritti, ogni lunedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:00, senza appuntamento. Risponde l'Avv. De Martino o un avvocato che collabora con lo studio.

Compenso mensile 20 €, IVA e contributo previdenziale inclusi, senza vincolo di durata
Informazioni sullo Sportello

Consulenza con l'Avv. De Martino

Quando servono le carte: esame dei documenti e colloquio in videoconferenza con l'Avv. De Martino, per valutare la posizione e le strade possibili. La richiesta non è vincolante.

Compenso a partire da 250 €, IVA e contributo previdenziale inclusi, in videoconferenza
Informazioni sulla consulenza
Avv. Alessandro De Martino

Avv. Alessandro De Martino

Mi occupo di diritto scolastico e di procedimenti disciplinari. Allo Sportello rispondo io o un avvocato dello studio; nella consulenza dedicata studio i documenti e fissiamo il colloquio in videoconferenza per valutare la strategia.