In breve
- Il docente di sostegno è docente a tutti gli effetti e contitolare della classe (art. 13, comma 6, L. 104/1992): la contitolarità dice chi è, non a cosa servono le sue ore.
- Le ore di sostegno sono definite nel PEI, con adeguata motivazione, sui bisogni di un alunno: usarle per sostituire un collega assente è un impiego improprio, ammesso solo in casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
- Se accade, va segnalato per iscritto nei termini giusti: non «sono in difficoltà», ma «l'alunno non ha potuto svolgere le attività previste dal suo PEI».
Contitolare sì, sostituto no
Il docente di sostegno non è un assistente e non è un educatore. È un docente a tutti gli effetti: la legge gli attribuisce la contitolarità delle classi in cui opera e la partecipazione alla programmazione e alla valutazione (art. 13, comma 6, L. 104/1992). Siede nel consiglio di classe, programma, valuta e risponde di tutti gli alunni.
Proprio da qui nasce l'equivoco: «sei contitolare, quindi puoi restare da solo con la classe come qualsiasi collega». La contitolarità dice chi è il docente di sostegno, non a cosa servono le sue ore. Ed è sulle ore che la regola è un'altra.
Le ore nascono dal PEI di un alunno
Le ore di sostegno non le decide il dirigente: sono definite nel piano educativo individualizzato dell'alunno con disabilità. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, modificando l'art. 7 del D.Lgs. 66/2017, ha stabilito che il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. Assegnate alla classe, quindi, ma quantificate sui bisogni di una persona. Servono a far sì che quell'alunno segua le lezioni insieme ai compagni, non a coprire i vuoti dell'organico.
Il Ministero lo scrive dal 2009
Le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota MIUR 4 agosto 2009, prot. n. 4274) precisano che il docente di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni quando ciò riduca anche in minima parte l'efficacia del progetto educativo. La nota MIUR 8 novembre 2010, prot. n. 9839, invita a non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con il personale in servizio su posti di sostegno, «salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili». Le Linee guida allegate al D.I. 182/2020, nella parte dedicata alla richiesta di ore aggiuntive, escludono categoricamente gli impieghi impropri della risorsa di sostegno, tra cui la sostituzione dei docenti assenti.
Non è una regola organizzativa, è un'eccezione. Se nella scuola accade ogni settimana, non è più un'eccezione.
E il docente curricolare lasciato solo?
L'obiezione più frequente è speculare: il curricolare resta solo con tutta la classe, alunno con disabilità compreso, in tutte le ore non coperte dal sostegno. Vero, e non va bene nemmeno quello. Ma non è un argomento a favore della supplenza. Se il curricolare è solo perché il sostegno è stato mandato altrove, è la stessa violazione vista dall'altro lato: l'alunno è senza le ore che il suo PEI gli riconosce. Se è solo perché le ore assegnate non bastano, la strada è chiederne di più in sede di PEI. Togliere il sostegno a chi ce l'ha per dividere la fatica non riequilibra nulla: raddoppia il danno, e di quel danno risponde la scuola.
Cosa fare quando succede
Non scrivere «sono in difficoltà». Scrivere che nell'ora tale il docente curricolare era assente, che non è stato sostituito, e che l'alunno con disabilità non ha potuto svolgere le attività previste dal suo PEI. Chiedere un ordine di servizio scritto, con nome e data: una circolare generica non lo è. Così il problema non è più la capacità del docente di tenere la classe, ma il diritto allo studio di quell'alunno. E davanti a quella frase la discussione cambia.
Domande frequenti
Il docente di sostegno può sostituire il collega assente nella propria classe?
Solo in casi eccezionali non altrimenti risolvibili, come precisa la nota ministeriale del 2010. Una prassi settimanale non è un caso eccezionale.
Le ore di sostegno sono dell'alunno o della classe?
Sono assegnate alla classe, ma definite nel PEI, con adeguata motivazione, sui bisogni dell'alunno con disabilità. Il loro scopo è l'inclusione di quell'alunno.
Devo rifiutare l'ordine del dirigente?
No. Si esegue l'ordine ricevuto e si segnala per iscritto, chiedendo un ordine di servizio nominativo e datato e indicando che l'alunno non ha potuto svolgere le attività previste dal PEI.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 13, comma 6, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (contitolarità)
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, art. 7, come modificato dal D.L. 30 settembre 2026, n. 170 (G.U. n. 227 del 30 settembre 2026), in corso di conversione
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nota MIUR 4 agosto 2009, prot. n. 4274
- Nota MIUR 8 novembre 2010, prot. n. 9839
- Linee guida allegate al D.I. 29 dicembre 2020, n. 182
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.