In breve
- Il docente deve trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistere all'uscita degli alunni (art. 44, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021).
- La responsabilità per i danni causati dagli alunni sotto vigilanza è presunta: se ne esce solo provando di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
- Nelle scuole statali chi ha subito il danno agisce contro il Ministero e non contro il docente, che risponde verso l'amministrazione solo per dolo o colpa grave (art. 61 L. 312/1980).
Da quando a quando
L'obbligo di vigilanza accompagna tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola. Per l'inizio e la fine della giornata lo dice in modo esplicito il contratto collettivo: per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistere all'uscita degli alunni (art. 44, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024). Le modalità di ingresso, di uscita e di sorveglianza negli spazi comuni sono poi fissate dal regolamento d'istituto e dalle disposizioni del dirigente, al quale spetta organizzare il servizio.
In mezzo c'è tutto il resto: lezioni, laboratori, palestra, spostamenti, ricreazione. La Cassazione ricorda che l'obbligo dura per l'intero tempo della prestazione scolastica e va commisurato al grado di maturità degli alunni: più intenso con i bambini, meno capillare con studenti vicini alla maggiore età, ma mai assente (Cass. civ., sez. III, ord. n. 27923/2025).
I momenti più delicati
Il cambio dell'ora è il punto in cui la catena si spezza più spesso. La regola pratica è semplice: la classe non resta mai senza un adulto. Chi esce aspetta il collega o affida gli alunni a un collaboratore scolastico; se il collega tarda, lo segnala subito, perché spetta all'organizzazione della scuola coprire il vuoto.
Durante la ricreazione l'esuberanza aumenta e con essa il rischio: chi vigila e dove lo stabiliscono il regolamento e le disposizioni interne, che vanno conosciute e rispettate. Anche l'alunno che va in bagno o esce in corridoio resta affidato alla scuola: conviene autorizzare un'uscita alla volta, per il tempo necessario, e accorgersi se il rientro tarda. Mandare uno studente fuori dall'aula per punizione non riduce la responsabilità, anzi lo lascia senza alcun controllo.
Se il docente deve allontanarsi per una necessità reale, prima affida la classe a un collaboratore scolastico o a un collega. Uscire «solo un attimo» senza nessuno che subentri è l'errore che pesa di più quando succede qualcosa.
Il ruolo dei collaboratori scolastici
Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico, tra gli altri compiti, l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, anche durante la ricreazione, e la collaborazione con i docenti (CCNL 2019-2021, Allegato A, Area dei collaboratori). È un supporto essenziale, ma non sposta la responsabilità: se il collaboratore manca, il docente non può considerarsi libero e deve segnalare il problema.
Responsabilità presunta e prova liberatoria
Per i danni che un alunno causa a un compagno o a terzi mentre è sotto vigilanza, la legge presume la responsabilità di chi doveva vigilare, che se ne libera solo provando di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.). Se invece l'alunno si fa male da solo, la responsabilità ha natura contrattuale: chi agisce prova che il danno si è verificato durante il tempo scolastico, la scuola deve dimostrare che è dipeso da una causa a lei non imputabile (Cass. civ., Sez. Unite, n. 9346/2002).
In concreto, la prova liberatoria non si esaurisce nel dire «ero presente»: bisogna dimostrare che il fatto è stato improvviso e imprevedibile e che erano state adottate misure organizzative e disciplinari adeguate. Per questo contano le regole date alla classe, le annotazioni sul registro e una relazione scritta subito dopo l'evento.
Chi paga, alla fine
Nelle scuole statali la famiglia non può chiamare in causa il singolo docente per la mancata vigilanza: l'amministrazione si sostituisce al personale nelle azioni promosse da terzi e può rivalersi solo in caso di dolo o colpa grave (art. 61 L. 312/1980, trasfuso nell'art. 574 D.Lgs. 297/1994; Corte costituzionale n. 64/1992; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9346/2002). La rivalsa passa per il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Restano distinti il piano penale, dove si risponde anche per colpa, e quello disciplinare: su chi decide e in quali tempi si veda questo approfondimento.
Domande frequenti
Se un alunno si fa male, la famiglia può fare causa direttamente al docente?
Nelle scuole statali no: per i danni legati alla vigilanza sugli alunni l'azione si rivolge al Ministero dell'istruzione e del merito. Il docente può essere chiamato a rimborsare l'amministrazione solo se ha agito con dolo o colpa grave (art. 61 L. 312/1980).
Il collaboratore scolastico può sostituire il docente in classe per qualche minuto?
Sì, la sorveglianza degli alunni e la collaborazione con i docenti rientrano nei suoi compiti. L'affidamento va fatto prima di uscire, per il tempo strettamente necessario e per una ragione reale.
Con gli studenti delle superiori la vigilanza è la stessa?
No: per la Cassazione l'obbligo va commisurato all'età e alla maturità, e con ragazzi vicini alla maggiore età non è richiesto un controllo capillare. Si riduce, però, senza mai scomparire.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 2048 c.c. (responsabilità dei precettori e prova liberatoria)
- Art. 61, L. 11 luglio 1980, n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale scolastico limitata a dolo o colpa grave)
- Art. 44, comma 7, e Allegato A (profilo del collaboratore scolastico), CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024
- Corte costituzionale, sentenza 24 febbraio 1992, n. 64
- Cass. civ., Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346
- Cass. civ., sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27923
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.