In breve
- Nessuna norma vieta di usare i social durante la malattia: conta che cosa mostra il contenuto e se è coerente con la patologia certificata.
- Foto e video di attività che fanno dubitare della malattia o possono ritardare la guarigione possono fondare una contestazione, valutata caso per caso (Cass. n. 23858/2024).
- Anche in malattia vale il codice di comportamento: niente interventi o commenti che possano nuocere al prestigio o all'immagine dell'amministrazione (art. 11-ter D.P.R. 62/2013).
Il post non è l'illecito
Durante la malattia non esiste un divieto di usare i social network. Il problema disciplinare non è la pubblicazione in sé, ma ciò che il contenuto racconta. Se una foto mostra il docente impegnato in un'attività incompatibile con la malattia certificata, il post diventa la prova di un comportamento contestabile; se mostra qualcosa di coerente con la sua condizione, di per sé non dimostra nulla.
Il criterio è lo stesso che vale per ogni comportamento tenuto durante l'assenza. Secondo la Cassazione, le attività svolte in malattia violano i doveri di correttezza e buona fede quando fanno presumere che la malattia non esista oppure quando, valutate in relazione alla patologia e alle mansioni, possono pregiudicare o ritardare la guarigione (Cass., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858).
Quando diventa un problema
I contenuti più rischiosi sono quelli che mostrano attività fisiche o sociali in evidente contrasto con la diagnosi: un allenamento con una prognosi per un infortunio, una serata in discoteca con la febbre, una gita impegnativa con una prescrizione di riposo. In alcuni casi i giudici del lavoro hanno ritenuto legittimo il licenziamento di lavoratori che, durante la malattia, avevano pubblicato foto e video di allenamenti in palestra o di esibizioni musicali dal vivo, in contrasto con la patologia dichiarata.
Ci sono poi contenuti che pesano per il tono più che per l'attività, come il commento ironico sulla scuola o sul dirigente mentre i colleghi coprono le ore di lezione. Qui entra in gioco il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che non si sospende con la malattia: chi usa i propri account deve fare in modo che le sue opinioni non siano attribuibili all'amministrazione e deve astenersi da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza (art. 11-ter, commi 1 e 2, D.P.R. 62/2013, introdotto dal D.P.R. 81/2023).
Quando non lo è
Una foto, da sola, non prova un illecito. Un docente in malattia per un disturbo ansioso o depressivo che pubblica l'immagine di una breve uscita all'aperto non sta necessariamente facendo qualcosa di incompatibile: la Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore con un disturbo depressivo al quale erano state contestate attività ricreative, ritenute dai giudici compatibili con la patologia (Cass., sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9647). Allo stesso modo, una foto scattata mesi prima e pubblicata durante la malattia non riguarda il periodo di assenza, anche se può generare equivoci sulla data che conviene evitare.
Profili privati e storie che spariscono
Molti pensano che un profilo visibile ai soli amici, o una storia che scompare dopo ventiquattro ore, mettano al riparo. Non è così: chiunque veda il contenuto può salvarlo con uno screenshot e farlo arrivare alla scuola. In un caso in cui il lavoratore sosteneva che il suo post fosse visibile ai soli amici, la Cassazione ha ribadito che la pubblicazione su Facebook ha la capacità di far circolare il messaggio tra un numero indeterminato di persone, a differenza di una chat privata e chiusa tra pochi interlocutori (Cass., sez. lav., ord. 6 maggio 2024, n. 12142). Sul diverso regime dei messaggi privati rinviamo a un altro approfondimento.
Il consiglio pratico
Durante la malattia la scelta più prudente è non pubblicare contenuti che mostrino uscite, attività fisiche, viaggi o feste, e non commentare la vita della scuola. Non perché sia vietato in assoluto, ma perché un'immagine fuori contesto è facile da fraintendere e difficile da spiegare dopo. Se un contenuto è già stato contestato, conviene ricostruire con precisione la data dello scatto, quella della pubblicazione e le proprie condizioni di salute in quei giorni, con la documentazione medica: ciò che conta è la compatibilità dell'attività con la patologia, non la foto in sé.
Domande frequenti
La scuola può usare un mio post in un procedimento disciplinare?
Un contenuto visibile ad altri può arrivare alla scuola, per esempio con uno screenshot, ed essere valutato come elemento di prova. Resta però da dimostrare che l'attività mostrata sia incompatibile con la malattia.
Se il mio profilo è privato sono al riparo?
No. Chi vede il contenuto può salvarlo e trasmetterlo, e un post condiviso con molti contatti non è paragonabile a una conversazione privata tra poche persone.
Pubblicare una foto vecchia durante la malattia è un problema?
Non riguarda il periodo di assenza, ma può creare equivoci sulla data in cui è stata scattata. Durante la malattia è meglio evitarlo.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 11-ter, commi 1 e 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, introdotto dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 (utilizzo dei social media)
- Cass. civ., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858 (attività svolte durante la malattia)
- Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9647
- Cass. civ., sez. lav., ord. 6 maggio 2024, n. 12142 (pubblicazione su Facebook e diffusione a un numero indeterminato di persone)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.