In breve
- Il docente può esprimere opinioni politiche e commentare l'attualità sui propri profili: la libertà di manifestazione del pensiero vale anche per chi lavora nella scuola (art. 21 Cost.).
- Deve però evitare che le sue opinioni appaiano attribuibili all'amministrazione e astenersi da commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine della scuola (art. 11-ter D.P.R. 62/2013, introdotto dal D.P.R. 81/2023).
- La critica alla scuola o al dirigente è lecita se fondata su fatti veri, pertinente ed espressa in forma misurata; l'insulto fine a sé stesso può avere conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, penali (art. 595 c.p.).
La stessa libertà di ogni cittadino
Insegnare non comprime i diritti fondamentali. Il docente può avere un profilo pubblico, dichiarare le proprie idee politiche, partecipare al dibattito sull'attualità e anche sulla politica scolastica. La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) non si sospende con la presa di servizio, e tutti i cittadini possono associarsi in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.).
Quello che cambia è il quadro di doveri che si aggiunge. Il docente è un dipendente pubblico ed è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), che il D.P.R. 81/2023, in vigore dal 14 luglio 2023, ha aggiornato proprio per regolare l'uso delle tecnologie e dei social media.
Cosa prevedono le regole del 2023
L'art. 11-ter del codice, dedicato ai mezzi di informazione e ai social media, contiene tre indicazioni che riguardano direttamente il profilo personale:
- Opinioni non attribuibili alla scuola: nell'uso dei propri account il dipendente deve usare ogni cautela perché le sue opinioni non siano attribuibili all'amministrazione di appartenenza. Indicare nel profilo la scuola in cui si insegna, o scrivere come se si parlasse a nome dell'istituto, rende questo rischio concreto.
- Tutela dell'immagine: il dipendente deve astenersi da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine della propria amministrazione o della pubblica amministrazione in generale. Lo stesso limite vale per le dichiarazioni pubbliche (art. 12, comma 2).
- Informazioni d'ufficio: le comunicazioni che riguardano il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche sui social, e non si possono diffondere documenti e informazioni dell'ufficio per ragioni estranee al rapporto di lavoro.
Le singole amministrazioni possono inoltre dotarsi di una propria social media policy.
Opinioni politiche e commenti sull'attualità
Esprimere un'opinione politica, anche netta, non è di per sé un illecito. Il tono acceso è ammesso; il problema nasce quando il contenuto diventa un attacco personale, attribuisce fatti falsi o usa espressioni denigratorie fini a sé stesse. Va tenuta distinta la posizione del cittadino sui social da quella del docente in classe: a scuola l'insegnante deve rispettare il pluralismo e non può usare la cattedra per fare propaganda. Più il profilo è pubblico e raggiungibile da studenti e famiglie, più conta la misura con cui ci si esprime.
Criticare la scuola o il dirigente
Denunciare un disservizio, contestare una scelta organizzativa o sostenere una rivendicazione sindacale è esercizio del diritto di critica. Per restare nel lecito la giurisprudenza richiede tre condizioni: i fatti devono essere veri, l'argomento deve avere un interesse, la forma deve essere misurata (la cosiddetta continenza). Quando la critica diventa insulto o insinuazione sulla persona, si esce dal diritto di critica: oltre al profilo disciplinare può configurarsi una diffamazione, aggravata se commessa con un mezzo di pubblicità come un social network (art. 595, comma 3, c.p.).
Quando scatta il procedimento disciplinare
La violazione dei doveri del codice di comportamento ha rilievo disciplinare. Le sanzioni previste per i docenti vanno dall'avvertimento scritto alla destituzione (artt. 492 e seguenti D.Lgs. 297/1994) e devono essere proporzionate alla gravità del fatto; su chi le irroga e con quali tempi rimandiamo a questo approfondimento sul procedimento disciplinare.
La norma parla di commenti che «possano nuocere»: non occorre quindi che il danno all'immagine si sia già prodotto. A nostro avviso, però, l'amministrazione deve indicare in modo concreto perché quel contenuto, per tono, diffusione e riconducibilità al ruolo, fosse idoneo a ledere l'immagine della scuola. Il disappunto del dirigente per un'opinione non condivisa non basta, e la vita privata del docente resta libera finché non incide su questi doveri.
Un criterio pratico
Prima di pubblicare, chiediti se quel contenuto potrebbe essere riletto senza imbarazzo davanti alla classe, ai colleghi e al dirigente. Se la risposta è no, meglio rinunciare o riformularlo.
Domande frequenti
Posso scrivere sul mio profilo in quale scuola insegno?
Non è vietato, ma rende più facile ricondurre all'istituto ciò che pubblichi. Se lo indichi, devi fare ancora più attenzione a che le tue opinioni non appaiano come posizioni della scuola (art. 11-ter, comma 1, D.P.R. 62/2013).
Il dirigente può contestarmi un post scritto nel tempo libero?
Sì, se il contenuto viola i doveri del codice di comportamento, ad esempio perché offensivo verso l'amministrazione o lesivo della sua immagine. Non può invece contestare la semplice espressione di un'opinione legittima, anche se non condivisa.
Un profilo privato mi mette al riparo?
Solo in parte: anche un profilo chiuso può avere molti contatti e i contenuti possono essere copiati e diffusi. Conta ciò che si scrive, non le impostazioni del profilo.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero)
- Art. 11-ter D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, introdotto dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 (utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)
- Art. 12, comma 2, D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023 (dichiarazioni pubbliche)
- Artt. 492 e seguenti D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (sanzioni disciplinari del personale docente)
- Art. 595, comma 3, c.p. (diffamazione con mezzo di pubblicità)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.