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Orario e obblighi di servizio

Dal 1° settembre all'inizio delle lezioni: quando il docente è obbligato a essere a scuola

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Nei giorni che precedono le lezioni il docente è in servizio, ma non deve essere a scuola ogni giorno: la presenza è dovuta per le attività convocate e programmate. Come distinguere un obbligo vero da una richiesta senza base contrattuale.

In breve

  • Prima dell'inizio delle lezioni non è dovuto l'orario di insegnamento, che il contratto colloca nel calendario regionale delle lezioni (art. 43, comma 5, CCNL 2019-2021).
  • Sono dovute le attività funzionali regolarmente convocate, come il collegio e la programmazione di inizio anno, che rientrano nelle 40 ore annue (art. 44, comma 3, lett. a), CCNL 2019-2021).
  • Il contratto non prevede per i docenti un obbligo di presenza generica né un istituto di reperibilità.

In servizio non significa a scuola ogni giorno

Dal 1° settembre il docente è in servizio a tutti gli effetti, ma questo non significa che debba trovarsi a scuola ogni giorno fino all'avvio delle lezioni. Il contratto colloca l'orario di insegnamento (25 ore nell'infanzia, 22 più 2 di programmazione nella primaria, 18 nella secondaria) «nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale» (art. 43, comma 5, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021): finché le lezioni non iniziano, quell'orario non è dovuto.

Restano invece dovute le attività funzionali all'insegnamento regolarmente convocate. Nei primi giorni di settembre sono tipicamente il collegio dei docenti e la programmazione di inizio anno, che il contratto colloca espressamente nelle 40 ore annue della lettera a) (art. 44, comma 3), le riunioni dei dipartimenti, i primi consigli di classe, che rientrano nelle 40 ore della lettera b), e, dove previsti, gli scrutini per gli studenti con giudizio sospeso, obbligatori e fuori dal monte ore (lettera c).

Il ruolo del piano annuale delle attività

Lo strumento che trasforma l'obbligo generico in impegni precisi è il piano annuale delle attività. Il dirigente lo predispone prima dell'inizio delle lezioni, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali; il collegio dei docenti lo delibera; gli impegni che ne derivano sono conferiti in forma scritta (art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021). Nei primi giorni, quando il piano non è ancora deliberato, le riunioni sono convocate secondo le regole dei singoli organi: il collegio si riunisce quando il dirigente ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in ore non coincidenti con le lezioni (art. 7, commi 4 e 5, D.Lgs. 297/1994).

Il dirigente può imporre la presenza senza attività?

Il potere organizzativo del dirigente è ampio, ma si esercita convocando attività determinate. Il contratto non conosce un obbligo di «stare a disposizione» a scuola: individua attività di insegnamento, attività collegiali entro limiti precisi, scrutini ed esami, e adempimenti individuali come la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie (art. 44, commi 2 e 3), che per loro natura non hanno un luogo e un orario fissati dalla scuola.

Per questo, a nostro avviso, una circolare che chieda a tutti i docenti presenza e firma quotidiana, senza indicare quale attività prevista dal contratto vada svolta, in quale fascia oraria e a quale monte ore sia imputata, non ha base contrattuale. Diverso è il caso di una riunione regolarmente convocata: lì l'obbligo esiste e va rispettato.

Se si ritiene una disposizione palesemente illegittima, la strada corretta è la rimostranza scritta e motivata a chi l'ha impartita; se l'ordine viene rinnovato per iscritto va eseguito, salvo che l'atto sia vietato dalla legge penale (art. 17 D.P.R. 3/1957). Non presentarsi senza dire nulla è la scelta che espone di più, anche quando le ragioni sono fondate.

Reperibilità e posta elettronica

Il contratto scuola non prevede per i docenti un istituto di reperibilità. La reperibilità a cui si pensa di solito riguarda i controlli durante la malattia, tema diverso trattato in questo approfondimento.

Quanto alle comunicazioni, la scuola può convocare tramite posta elettronica o registro elettronico, con un preavviso congruo, ma non può pretendere risposte immediate a qualunque ora. I criteri generali per l'uso degli strumenti tecnologici fuori dall'orario di servizio, il cosiddetto diritto alla disconnessione, sono materia di contrattazione integrativa d'istituto (art. 11, comma 4, lett. c8), CCNL 2022-2024): è lì che si trovano le regole della propria scuola.

Domande frequenti

Se il collegio è convocato il 1° settembre devo esserci anche se sono titolare da anni?

Sì. L'obbligo nasce dalla convocazione dell'attività, non dalla data, e la riunione rientra nelle 40 ore annue della lettera a).

Il dirigente può chiedermi di restare a scuola per organizzare l'anno?

Può convocare attività determinate, imputandole al monte ore. Una richiesta generica di presenza, senza un'attività definita, a nostro avviso non è esigibile.

Devo controllare la posta elettronica ogni giorno?

Mentre sei in servizio è richiesto un controllo diligente dei canali ufficiali, non una disponibilità continua. I criteri sulla disconnessione si trovano nel contratto integrativo d'istituto.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 43, commi 4 e 5, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (piano annuale e orario di insegnamento)
  • Art. 44, commi 2 e 3, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (adempimenti individuali e attività collegiali)
  • Art. 7, commi 4 e 5, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (insediamento e riunioni del collegio dei docenti)
  • Art. 17 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (rimostranza e ordine rinnovato per iscritto)
  • Art. 11, comma 4, lett. c8), CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 del 23 dicembre 2025 (diritto alla disconnessione)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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