In breve
- Nessuna norma obbliga il docente in malattia a rispondere a telefonate o email di servizio, né a partecipare alle riunioni, anche quando si svolgono a distanza.
- Vanno invece curate le comunicazioni sulla malattia: la prosecuzione va comunicata entro l'inizio dell'orario di lavoro e il cambio di indirizzo subito (art. 17, commi 10 e 13, CCNL scuola 2007).
- Partecipare a un collegio o a uno scrutinio mentre si è in malattia può essere letto come prova della capacità di lavorare; allo scrutinio il docente assente viene sostituito da un collega.
La malattia sospende la prestazione
Quando un docente è in malattia, l'assenza è giustificata per tutte le attività di servizio: le lezioni, ma anche le attività funzionali all'insegnamento, come il collegio dei docenti, i consigli di classe e gli scrutini (art. 44, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021). Il certificato attesta una temporanea incapacità di lavorare, e la scuola non può pretendere prestazioni, né in presenza né a distanza.
Telefono ed email
Nessuna norma obbliga il docente in malattia a rispondere a telefonate, messaggi o email di servizio. Rispondere occasionalmente, in poche righe, a una domanda pratica (dove si trovano le verifiche corrette, a che punto è il programma) non è di per sé una prestazione lavorativa e, a nostro avviso, non contraddice la malattia. Diverso è farsi carico di compiti veri e propri: preparare materiali, compilare documenti, seguire pratiche. A quel punto non si sta più rispondendo a una domanda, si sta lavorando.
Il tema si collega al cosiddetto diritto alla disconnessione: il contratto affida alla contrattazione di ciascuna scuola i criteri generali per l'uso degli strumenti tecnologici di lavoro fuori dall'orario di servizio (art. 11, comma 4, lett. c8, CCNL Istruzione e ricerca 2022-2024). Vale la pena controllare che cosa prevede in proposito il contratto integrativo del proprio istituto.
Che cosa, invece, va letto
Alcune comunicazioni riguardano proprio la malattia e non si possono trascurare. La prosecuzione dell'assenza va comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica (art. 17, comma 10, CCNL scuola 29 novembre 2007); se si cambia il luogo in cui si trascorre la malattia, il nuovo indirizzo va comunicato subito (art. 17, comma 13). Anche gli atti formali indirizzati al docente, per esempio una contestazione disciplinare, possono produrre effetti pur se arrivano durante la malattia: conviene tenere d'occhio la posta istituzionale e la PEC. Sui tempi del procedimento disciplinare rinviamo a un altro approfondimento.
Collegi e riunioni online
Il regolamento d'istituto può prevedere che alcune riunioni si svolgano a distanza (art. 44, comma 6, CCNL 2019-2021). La modalità online, però, non cambia nulla per chi è in malattia: l'obbligo di partecipare è sospeso a prescindere dal mezzo, e la scuola non può chiedere al docente assente di collegarsi.
Collegarsi spontaneamente, per senso del dovere, è una scelta che sconsigliamo. Partecipare a una riunione di lavoro è un'attività lavorativa, e chi la svolge durante la malattia offre un elemento per sostenere che era in grado di lavorare: è lo stesso criterio di coerenza con la patologia che la Cassazione applica a ogni attività svolta durante l'assenza (Cass., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858). Molto dipende dalla diagnosi: chi ha una gamba ingessata e segue una riunione da casa contraddice il certificato meno di chi è a letto con la febbre alta. Ma il rischio di una contestazione resta, e la partecipazione non è dovuta.
Lo scrutinio
Lo scrutinio richiede la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe. Per questo, quando un docente è assente per malattia, la soluzione non è chiedergli di collegarsi da casa, ma sostituirlo con un collega della stessa disciplina, nominato dal dirigente scolastico. Lo stesso ragionamento vale per le richieste di inserire voti o proposte di voto nel registro elettronico durante l'assenza: sono attività di servizio, che non si possono pretendere da chi è in malattia.
In sintesi
In malattia si leggono le comunicazioni che riguardano la malattia e gli atti formali; per il resto non c'è obbligo di rispondere né di collegarsi. Chi, per scrupolo, vuole comunque dare una mano ai colleghi si limiti a indicazioni brevi e occasionali, senza svolgere attività di servizio.
Domande frequenti
La scuola può convocarmi a un collegio online mentre sono in malattia?
La convocazione può arrivare a tutti, ma la malattia giustifica l'assenza anche dalle riunioni a distanza: non si è tenuti a collegarsi.
Se mi collego lo stesso, rischio qualcosa?
Dipende dalla patologia, ma partecipare a una riunione di lavoro può essere usato per sostenere che si era in grado di lavorare. È una scelta sconsigliabile.
Devo comunicare la proroga della malattia anche se la scuola non mi cerca?
Sì. La prosecuzione dell'assenza va comunicata tempestivamente e comunque entro l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 17, commi 10 e 13, CCNL comparto scuola 29 novembre 2007
- Art. 44, commi 3 e 6, CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (attività funzionali all'insegnamento e svolgimento a distanza)
- Art. 11, comma 4, lett. c8), CCNL comparto Istruzione e ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 (diritto alla disconnessione)
- Cass. civ., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858 (attività svolte durante la malattia)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.