In breve
- Le attività collegiali deliberative si possono svolgere a distanza solo se il regolamento d'istituto lo prevede e la piattaforma rispetta i requisiti indicati dal Ministero (art. 44, comma 6, CCNL 2019-2021; nota MIM n. 3803 del 30 giugno 2026).
- La seduta online regolarmente convocata è un obbligo di servizio come quella in presenza, nei limiti delle 40 ore per il collegio e delle 40 ore per i consigli di classe (art. 44, comma 3, CCNL 2019-2021).
- Il docente in ferie o in malattia non è tenuto a collegarsi; la sospensione delle lezioni, invece, non equivale alle ferie.
Cosa è cambiato
Il CCNL 2019-2021 ha previsto che il regolamento d'istituto possa disciplinare lo svolgimento a distanza della programmazione nella scuola primaria e delle attività collegiali senza carattere deliberativo; per le attività deliberative occorrevano i criteri del Ministero (art. 44, comma 6). Quel passaggio è arrivato nel 2026: dopo il confronto con i sindacati concluso il 24 giugno 2026, il Ministero ha trasmesso alle scuole la nota n. 3803 del 30 giugno 2026 con un allegato tecnico. Da quest'anno scolastico, quindi, collegi dei docenti e consigli di classe possono riunirsi e votare anche online, alle condizioni che seguono.
Quando la seduta online è valida
La modalità a distanza non può essere decisa di volta in volta dal dirigente. Servono tre condizioni:
- Il regolamento d'istituto deve prevederla espressamente. Il regolamento interno è adottato dal consiglio d'istituto (art. 10, comma 3, lett. a, D.Lgs. 297/1994), sentito il collegio per la parte di sua competenza.
- La piattaforma deve rispettare l'allegato tecnico: identificazione certa dei partecipanti (SPID, CIE o credenziali equivalenti), distinzione tra presidente, segretario e componenti, registrazione di ingressi e uscite per il numero legale, voto palese riconducibile al votante e voto segreto realmente anonimo, verbale strutturato e conservato.
- La procedura deve essere regolare come in presenza: convocazione, ordine del giorno, numero legale, verbalizzazione.
Senza queste condizioni la delibera assunta online è esposta a impugnazione.
Obbligo di partecipazione
La partecipazione al collegio e ai consigli resta un obbligo di servizio, nei limiti delle 40 ore annue per il collegio e delle 40 ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione (art. 44, comma 3, lett. a e b, CCNL 2019-2021). Se la seduta è regolarmente convocata online, l'assenza ingiustificata ha gli stessi effetti di quella in presenza. Nel confronto con i sindacati il lavoro agile è stato indicato come lo strumento più compatibile con queste attività, richiamando un orientamento dell'ARAN del 12 giugno 2024; resta fermo l'obbligo di partecipare.
Telecamera, microfono e luogo di collegamento
Non esiste una regola nazionale che imponga la telecamera sempre accesa. A nostro avviso può essere richiesta per l'identificazione e al momento del voto, mentre pretenderla per tutta la seduta, come forma di controllo, contrasta con il principio di minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR) se manca una finalità precisa. Il microfono si tiene di norma spento e si attiva per intervenire. Quanto al luogo, il docente sceglie dove collegarsi, ma deve poter partecipare in modo effettivo e rispettare la riservatezza della seduta: niente luoghi pubblici o rumorosi. Le regole di dettaglio sono quelle del regolamento della tua scuola.
Se la connessione cade durante il voto
Chi non è collegato al momento della votazione non vota, e la seduta prosegue se resta il numero legale. Segnala subito il problema al presidente o al segretario, perché venga messo a verbale. È bene che il regolamento disciplini questi casi, ad esempio con la verifica del numero legale a ogni votazione.
Ferie, vacanze e preavviso
Le ferie concesse sospendono l'obbligo di prestazione: il docente in ferie non deve collegarsi, come quello in malattia. La sospensione delle lezioni, invece, non è ferie: in quel periodo il docente resta in servizio e può essere convocato per le attività del piano annuale, deliberato dal collegio (art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021). Essere fuori sede non esonera, se il collegamento è possibile; chi vuole tutelare un periodo deve chiedere le ferie.
Il preavviso lo fissa il regolamento interno; in mancanza, il regolamento tipo ministeriale indica di massima almeno cinque giorni (C.M. 16 aprile 1975, n. 105). Le convocazioni urgenti con preavviso più breve dovrebbero restare un'eccezione. Sulla registrazione delle sedute e sulla verbalizzazione del dissenso rinviamo a questo approfondimento.
Domande frequenti
Il dirigente può spostare online un collegio con votazioni senza modificare il regolamento?
No: serve una previsione espressa del regolamento d'istituto e una piattaforma conforme ai requisiti ministeriali, altrimenti le delibere sono esposte a impugnazione.
Posso collegarmi dall'estero?
Se sei in servizio e la seduta è regolarmente convocata, il luogo non conta purché tu possa partecipare in modo effettivo e riservato. Se per quel giorno sei in ferie concesse, non sei tenuto a collegarti.
Le sedute online rientrano nelle 40 ore?
Sì, la modalità non cambia la natura dell'attività: le ore si computano come quelle in presenza (art. 44, comma 3, CCNL 2019-2021).
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 44, commi 3 e 6, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (attività collegiali e svolgimento a distanza)
- Art. 43, comma 4, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (piano annuale delle attività)
- Nota MIM n. 3803 del 30 giugno 2026 e allegato tecnico (organi collegiali deliberativi a distanza)
- Art. 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (regolamento interno adottato dal consiglio d'istituto)
- C.M. 16 aprile 1975, n. 105 (regolamento tipo degli organi collegiali, preavviso di convocazione)
- Art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento UE 2016/679 (minimizzazione dei dati)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.