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Valutazione e scrutini

Dissociarsi da una bocciatura: voto contrario, dissenso a verbale e chi paga se la famiglia vince

Avv. Alessandro De Martino··5 min di lettura

In alcune scuole circola l'idea che, se la famiglia vince al TAR, le spese le paghino i docenti che hanno votato la bocciatura. Non funziona così: ecco come si ripartisce la responsabilità in un organo collegiale.

In breve

  • La non ammissione è una deliberazione del consiglio di classe, che allo scrutinio deve essere al completo: chi non è d'accordo vota contro e chiede che il dissenso sia riportato nel verbale.
  • Nel giudizio davanti al TAR la controparte della famiglia è l'Amministrazione: se il ricorso è accolto, le spese sono poste a suo carico o compensate, non a carico dei singoli docenti.
  • Il singolo può rispondere solo davanti alla Corte dei conti, per dolo o colpa grave, e nelle deliberazioni collegiali la responsabilità si imputa soltanto a chi ha votato a favore (art. 1, comma 1-ter, L. 20/1994).

Una convinzione da correggere

In alcune scuole, alla vigilia degli scrutini, circola un avvertimento: se la famiglia vince il ricorso al TAR, le spese legali le pagano i docenti che hanno votato la bocciatura. Detto così, è un automatismo che non esiste. Contiene un solo nucleo di verità, che riguarda il voto in un organo collegiale; per capirlo bisogna distinguere tre piani.

Chi decide e come si dissente

La non ammissione è una deliberazione del consiglio di classe, presieduto dal dirigente o da un suo delegato (art. 6, comma 2, e art. 2, comma 3, D.Lgs. 62/2017 per la secondaria di primo grado; art. 4, comma 1, D.P.R. 122/2009 per il secondo grado, dove si delibera, ove necessario, a maggioranza). Nella primaria occorre invece l'unanimità dei docenti della classe (art. 3, comma 3, D.Lgs. 62/2017). Allo scrutinio il consiglio opera come collegio perfetto: devono essere presenti tutti i componenti, e chi è assente va sostituito.

Il docente che non condivide la bocciatura vota contro e chiede che il dissenso, con le sue ragioni essenziali, sia riportato nel verbale; prima dell'approvazione è bene controllare che la verbalizzazione sia fedele. Il dissenso non blocca la delibera e non autorizza a comunicare all'esterno un esito diverso: una volta deliberato, l'atto è del consiglio. Sul dissenso negli organi collegiali in generale vedi anche dissentire in collegio e chiedere il verbale.

Primo piano: davanti al TAR risponde l'Amministrazione

Il ricorso contro la bocciatura è proposto contro il Ministero e l'istituzione scolastica, di regola difesi dall'Avvocatura dello Stato. Il singolo docente non è parte del giudizio e non deve nominare un avvocato. Se la famiglia vince, le spese sono a carico dell'Amministrazione, oppure il giudice le compensa. Il TRGA di Bolzano (n. 73/2026) ha condannato l'istituto a tremila euro di spese; il TAR Lazio (n. 13961/2026) ha condannato in solido Ministero e scuola a 1.500 euro di danno morale e 2.500 euro di spese; il TAR Lombardia (n. 1769/2026), respingendo il ricorso, ha compensato le spese. In nessuno di questi casi il conto è stato posto a carico dei docenti.

Secondo piano: la responsabilità verso lo Stato

I dipendenti pubblici rispondono degli atti compiuti in violazione di diritti, ma la responsabilità civile si estende allo Stato (art. 28 Cost.). Se l'Amministrazione paga, può chiedere conto al dipendente attraverso un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, avviato dalla Procura contabile, non con una decisione del dirigente. Servono il dolo o la colpa grave (art. 1, comma 1, L. 20/1994). Con la L. 1/2026 la colpa grave ha una definizione precisa: violazione manifesta delle norme applicabili, travisamento del fatto, affermazione o negazione di fatti in modo incontrastabilmente smentito dagli atti; e non c'è colpa grave se si è seguito un indirizzo giurisprudenziale prevalente o un parere delle autorità competenti. Salvi il dolo e l'illecito arricchimento, la condanna non può superare il 30 per cento del danno accertato né il doppio della retribuzione lorda annua (art. 1, comma 1-octies).

A nostro avviso, l'annullamento di una bocciatura per una motivazione ritenuta insufficiente, cioè su un punto opinabile, difficilmente raggiunge questa soglia. La riforma è recente e manca ancora una giurisprudenza specifica sugli scrutini.

Terzo piano: il dissenso a verbale

Qui sta il nucleo di verità. Nelle deliberazioni di organi collegiali la responsabilità erariale si imputa soltanto a coloro che hanno espresso voto favorevole (art. 1, comma 1-ter, L. 20/1994). E per la responsabilità verso i terzi una norma più antica stabilisce che, quando il danno deriva da atti di collegi amministrativi deliberanti, ne rispondono il presidente e i membri che vi hanno partecipato, ma la responsabilità è esclusa per chi ha fatto constatare nel verbale il proprio dissenso (art. 24 D.P.R. 3/1957). Il dissenso verbalizzato non è una formalità: è la prova della propria posizione.

Da qui però non discende che chi vota a favore paghi le spese del ricorso: servono un danno, il dolo o la colpa grave e un giudizio della Corte dei conti.

In pratica

Si vota secondo coscienza, sulla base degli atti. Chi non è d'accordo vota contro e fa mettere a verbale il dissenso motivato. Chi vota a favore di una decisione ben istruita, motivata in modo analitico e coerente con il registro, difficilmente può essere chiamato a risponderne personalmente, anche se la famiglia dovesse poi vincere su un punto opinabile.

Domande frequenti

Se la famiglia vince al TAR, i docenti pagano le spese legali?

No. Le spese sono poste a carico dell'Amministrazione o compensate dal giudice. Il singolo docente può essere chiamato a rispondere solo davanti alla Corte dei conti, per dolo o colpa grave.

Come si dissente da una bocciatura?

Votando contro e chiedendo che il dissenso, con le ragioni essenziali, sia riportato nel verbale dello scrutinio. È bene verificare che la verbalizzazione sia fedele prima dell'approvazione.

Il dirigente può addebitare ai docenti le spese di un ricorso perso?

No. L'eventuale rivalsa dell'Amministrazione sul dipendente passa per un giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, con i presupposti fissati dalla legge.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, comma 1; D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, artt. 2, comma 3, 3, comma 3, e 6, comma 2
  • Art. 28 Cost.; art. 24 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (responsabilità degli organi collegiali: esclusa per chi ha fatto constatare nel verbale il proprio dissenso)
  • L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, commi 1, 1-ter e 1-octies, come modificata dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1
  • TAR Lazio, Roma, sez. IV-bis, sent. n. 13961/2026; TRGA Bolzano, sent. n. 73/2026; TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. n. 1769/2026 (spese a carico dell'Amministrazione o compensate)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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