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Orario e obblighi di servizio

Assenza improvvisa o ritardo del docente: come e quando avvisare la scuola, e se basta un messaggio WhatsApp

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

L'assenza per malattia va comunicata entro l'inizio dell'orario di lavoro, anche quando prosegue. Quali canali usare, che cosa fare se la scuola dice di non aver ricevuto nulla e perché i ritardi ripetuti possono diventare un problema disciplinare.

In breve

  • L'assenza per malattia va comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione (art. 17, comma 10, CCNL scuola 2007).
  • Un messaggio WhatsApp a un collega non è una comunicazione alla scuola: meglio la telefonata alla segreteria seguita da un'email all'indirizzo istituzionale, che lascia traccia.
  • I docenti devono essere in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 44, comma 7, CCNL 2019-2021); i ritardi ripetuti possono avere rilievo disciplinare.

Entro quando avvisare

Per la malattia la regola è scritta nel contratto: l'assenza, salvo comprovato impedimento, va comunicata all'istituto in cui si presta servizio «tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione» (art. 17, comma 10, CCNL scuola 29 novembre 2007). La stessa regola vale quindi per ogni proroga.

La scuola deve organizzare le sostituzioni prima che entrino gli alunni. Per questo molti istituti, con circolari o regolamenti interni, chiedono di comunicare l'assenza entro un orario preciso, spesso all'apertura degli uffici, anche a chi entra alle ore successive. Conviene rispettarlo. Chi presta servizio in più scuole deve avvisarle tutte.

Che cosa comunicare

Basta indicare che si tratta di malattia e la durata presumibile dell'assenza. La diagnosi non va comunicata: il certificato è trasmesso dal medico per via telematica all'INPS (art. 55-septies, comma 2, D.Lgs. 165/2001) e la scuola riceve un attestato che non la contiene. È buona prassi comunicare anche il numero di protocollo del certificato appena il medico lo rilascia. Se la malattia si trascorre a un indirizzo diverso da quello noto alla scuola, va comunicato subito (art. 17, comma 13).

Telefonata, email o WhatsApp?

Il contratto non prescrive una forma. Conta che la comunicazione arrivi alla scuola in tempo e che lo si possa dimostrare. La soluzione più tutelante resta la telefonata alla segreteria, seguita da una breve email all'indirizzo istituzionale dell'istituto, che lascia una traccia con data e ora. Se il regolamento d'istituto indica un canale specifico, va usato quello.

Un messaggio WhatsApp a un collega, al referente di plesso o al dirigente sul numero personale è un canale più fragile. Se la scuola lo ha previsto espressamente, si può usare; altrimenti il rischio è che la comunicazione non arrivi a chi deve organizzare la giornata, e che la scuola sostenga di non averla ricevuta. Può affiancare la comunicazione ufficiale, non sostituirla.

Se la scuola dice di non aver ricevuto nulla

Qui si vede l'utilità di un canale tracciabile: il registro delle chiamate e la ricevuta dell'email o della PEC sono la prova che la comunicazione c'è stata. In un caso di lavoro privato la Cassazione ha ritenuto sufficiente il rapporto di trasmissione del fax inviato al numero aziendale previsto dal regolamento, in mancanza di prova di una falsificazione, e ha escluso che l'assenza fosse ingiustificata. Nella stessa pronuncia la Corte ha precisato che l'omessa comunicazione rileva, ai fini della prosecuzione del rapporto, quando impedisce al datore di lavoro di controllare la malattia (Cass., sez. lav., ord. 25 settembre 2024, n. 25661).

Il contratto fa salvo il comprovato impedimento, come un malore improvviso o un ricovero d'urgenza: in questi casi si avvisa appena possibile e si conserva la documentazione. Diverso è il caso di un'assenza senza alcuna giustificazione: la legge prevede il licenziamento per le assenze prive di valida giustificazione per più di tre giorni, anche non continuativi, nell'arco di un biennio, o per più di sette giorni negli ultimi dieci anni (art. 55-quater, comma 1, lett. b, D.Lgs. 165/2001).

I ritardi

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e assistere all'uscita degli alunni (art. 44, comma 7, CCNL 2019-2021, che riprende l'art. 29, comma 5, del contratto del 2007). Un ritardo occasionale, dovuto a un imprevisto e comunicato subito, di regola non ha conseguenze. Il problema nasce quando i ritardi si ripetono, o quando un ritardo non comunicato lascia una classe senza vigilanza: per questo, appena ci si accorge di non poter arrivare in orario, va avvisata la scuola.

Per i docenti le sanzioni restano quelle del Testo unico della scuola, in attesa della disciplina contrattuale rinviata dal contratto 2019-2021 (art. 48, comma 3): avvertimento scritto e censura per le mancanze non gravi, sospensione fino a un mese, tra l'altro, per le gravi negligenze in servizio o per l'omissione di atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (artt. 492, 493 e 494 D.Lgs. 297/1994). Su chi sia competente a irrogarle rinviamo a un altro approfondimento.

Domande frequenti

Se entro alla terza ora, posso avvisare più tardi?

Il contratto parla di inizio dell'orario di lavoro, ma molte scuole fissano un orario unico per tutti, spesso all'apertura degli uffici. Conviene avvisare il prima possibile e rispettare l'orario indicato dall'istituto.

Basta un messaggio WhatsApp a un collega?

No. La comunicazione deve arrivare alla scuola: un messaggio a un collega non basta, salvo che l'istituto abbia previsto quel canale. È meglio telefonare alla segreteria e confermare con un'email.

Un ritardo di pochi minuti può portare a una sanzione?

Un ritardo isolato e giustificato di regola no. Ritardi ripetuti, o un ritardo che lascia la classe senza vigilanza, possono invece avere rilievo disciplinare.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 17, commi 10 e 13, CCNL comparto scuola 29 novembre 2007
  • Art. 44, comma 7, e art. 48, comma 3, CCNL comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024
  • Artt. 492, 493 e 494, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
  • Art. 55-quater, comma 1, lett. b), e art. 55-septies, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  • Cass. civ., sez. lav., ord. 25 settembre 2024, n. 25661 (prova della comunicazione dell'assenza per malattia)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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