In breve
- Dieci vaccinazioni obbligatorie da zero a sedici anni, secondo il calendario previsto per ciascun anno di nascita (D.L. 73/2017, conv. L. 119/2017); la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi (sent. 5/2018).
- Per nidi e scuole dell'infanzia la documentazione è requisito di accesso; per primaria, medie e superiori non lo è: la scuola segnala all'ASL e il bambino resta in classe.
- Lo stato vaccinale è un dato sanitario: i docenti non possono chiederlo alle famiglie né escludere nessuno dalla classe.
L'obbligo e il calendario
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (la «legge Lorenzin»), rende obbligatorie dieci vaccinazioni per i minori da zero a sedici anni, secondo il calendario previsto per ciascun anno di nascita; tra queste c'è l'antidifterica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2018, ha respinto i ricorsi contro la legge.
La distinzione che pochi conoscono
La stessa legge distingue tra gradi di scuola. Per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione vaccinale è requisito di accesso: senza, il bambino non frequenta, e se la documentazione non arriva nei termini decade dall'iscrizione. Per la scuola primaria, la secondaria e i centri di formazione professionale la legge dice il contrario: la mancata presentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola né agli esami e non determina la decadenza dall'iscrizione (art. 3, comma 3, e art. 3-bis, comma 5). Il dirigente segnala all'ASL, e la frequenza prosegue. La sanzione amministrativa esiste, da cento a cinquecento euro (art. 1, comma 4), ma non la irroga la scuola.
La «prenotazione» al posto del certificato
La legge prevede espressamente che, al posto della documentazione, si possa presentare la formale richiesta di vaccinazione all'ASL, che eseguirà le vaccinazioni entro la fine dell'anno scolastico (art. 3, comma 1). La prenotazione è dunque un ponte verso il vaccino, non un sostituto: la norma la ammette proprio perché presuppone che la vaccinazione venga poi effettuata.
Le scadenze del dirigente
L'art. 3-bis fissa una catena di adempimenti: entro il 10 marzo il dirigente trasmette all'ASL l'elenco degli iscritti; entro il 10 giugno l'ASL lo restituisce indicando chi non è in regola; entro il 10 luglio le famiglie depositano la documentazione (o la richiesta di vaccinazione); entro il 20 luglio la scuola trasmette all'ASL quanto ricevuto o comunica il mancato deposito. In più, entro il 31 ottobre di ogni anno il dirigente comunica all'ASL le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati (art. 4, comma 2).
La formazione delle classi
I minori che non possono essere vaccinati per motivi di salute sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, senza che ciò modifichi il numero delle classi (art. 4, comma 1).
Cosa possono fare i docenti
Nulla, in proposito. Lo stato vaccinale è un dato relativo alla salute: il suo trattamento spetta al personale autorizzato, secondo le procedure della legge. I docenti non possono chiedere alle famiglie informazioni sulle vaccinazioni e non possono escludere nessun alunno dalla classe. Se una famiglia ha dubbi sulla propria posizione, l'interlocutore è la segreteria, e a monte l'ASL.
Domande frequenti
Un bambino non vaccinato può frequentare la scuola primaria?
Sì. Per primaria, medie e superiori la documentazione vaccinale non è requisito di accesso e la sua mancanza non fa decadere l'iscrizione: la scuola segnala all'ASL e la frequenza continua.
E alla scuola dell'infanzia o al nido?
No. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia la documentazione è requisito di accesso; se non viene presentata nei termini, il bambino decade dall'iscrizione.
La maestra può chiedermi se mio figlio è vaccinato?
No. Lo stato vaccinale è un dato sanitario trattato dal personale autorizzato secondo la procedura di legge; i docenti non possono raccogliere queste informazioni né escludere alunni dalla classe.
Fonti normative e giurisprudenziali
- D.L. 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modif. dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, artt. 1, 3, 3-bis e 4
- Corte cost., sent. 18 gennaio 2018, n. 5
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 9
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.