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Vigilanza e sicurezza

Uscite didattiche e viaggi di istruzione: le responsabilità del docente accompagnatore e come tutelarsi

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Fuori dalla scuola l'obbligo di vigilanza non si allenta, anzi diventa più impegnativo. Cosa deve fare l'accompagnatore, quali controlli spettano alla scuola prima della partenza e quali accorgimenti aiutano a prevenire i problemi.

In breve

  • Durante uscite e viaggi l'accompagnatore ha lo stesso obbligo di vigilanza che ha in classe, in un contesto più difficile da controllare (art. 2048 c.c.).
  • Con l'autonomia scolastica le vecchie circolari sui viaggi sono un riferimento utile ma non più vincolante: contano i criteri e il regolamento della singola scuola (nota MIUR 11 aprile 2012, n. 2209).
  • Anche in gita, verso la famiglia risponde il Ministero e la rivalsa sul docente è limitata ai casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. 312/1980).

La vigilanza non resta a scuola

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione sono attività scolastiche a tutti gli effetti. Per tutta la loro durata gli alunni restano affidati ai docenti accompagnatori, che rispondono della vigilanza come in classe (art. 2048 c.c.), con una differenza evidente: strade, musei, mezzi di trasporto e alberghi sono ambienti molto meno controllabili di un'aula. Per questo l'attenzione richiesta è maggiore, non si interrompe nei momenti liberi del programma e, nei viaggi con pernottamento, riguarda anche la sistemazione per la notte.

Il dovere di controllare prima

La Cassazione ha affermato che, proprio perché ragazzi lasciati a sé stessi possono compiere gesti incontrollati e pericolosi, sulla scuola grava un obbligo di diligenza preventivo: scegliere mezzi di trasporto e strutture alberghiere che non presentino rischi per l'incolumità degli alunni, né al momento della scelta né durante il soggiorno, controllarli e dare agli studenti le istruzioni conseguenti. Spetta alla scuola dimostrare di averlo fatto.

Nel caso esaminato una studentessa era caduta da una terrazza che si raggiungeva dal balcone della camera. Secondo la Corte gli accompagnatori avrebbero dovuto accorgersi del pericolo entrando nelle stanze e adottare misure adeguate, fino a rifiutare quella sistemazione. E il fatto che gli studenti fossero vicini alla maggiore età non è bastato a escludere la responsabilità.

Le regole le fa la scuola

Con l'autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) l'organizzazione dei viaggi è affidata alle singole scuole. Il Ministero ha chiarito che le circolari precedenti, compresa la C.M. 291/1992, restano un riferimento utile ma non hanno più carattere prescrittivo, e che la priorità resta la tutela dell'incolumità dei partecipanti (nota 11 aprile 2012, n. 2209). Contano quindi i criteri del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto e il regolamento sui viaggi, che indica tra l'altro il numero degli accompagnatori, le autorizzazioni delle famiglie e le regole di comportamento degli studenti. Conoscerlo prima di partire è il primo passo.

Chi risponde se succede qualcosa

Valgono le stesse regole della vita in classe. Nelle scuole statali la famiglia agisce contro il Ministero, non contro il docente; l'amministrazione può rivalersi sull'accompagnatore solo se ha agito con dolo o colpa grave nella vigilanza (art. 61 L. 312/1980). Sul piano penale, invece, si risponde anche per colpa, se l'omissione ha causato un danno che si poteva evitare. Alunni e personale sono coperti dall'assicurazione INAIL anche durante uscite didattiche e viaggi di istruzione, secondo le regole rese stabili dall'anno scolastico 2025/2026.

Come tutelarsi in concreto

  1. Conoscere il programma prima di partire ed evitare che vi siano tempi in cui gli studenti restano senza alcun controllo.
  2. Avere con sé l'elenco degli alunni, i recapiti delle famiglie e le informazioni necessarie su terapie e allergie, nel rispetto della riservatezza.
  3. Dare regole chiare agli studenti, meglio se scritte e condivise prima della partenza, e contarli a ogni spostamento.
  4. Controllare le camere all'arrivo e segnalare subito al dirigente, per iscritto, ciò che non va: balconi o terrazze accessibili, finestre pericolose, mezzi inadeguati.
  5. Annotare gli episodi critici e informare tempestivamente scuola e famiglie: una relazione scritta, fatta a caldo, è la prova migliore della propria diligenza.

Domande frequenti

Con studenti quasi maggiorenni l'accompagnatore deve vigilare lo stesso?

Sì, anche se in modo proporzionato all'età. In un caso di studenti vicini alla maggiore età, la Cassazione ha ritenuto che il loro presumibile senso del pericolo non escludesse l'obbligo della scuola di controllare preventivamente l'albergo e le camere.

Se l'albergo non è adeguato, cosa può fare il docente?

Segnalarlo subito al dirigente, per iscritto, e chiedere una sistemazione diversa. Per la Cassazione gli accompagnatori devono adottare misure adeguate al pericolo rilevato, fino a rifiutare l'alloggio.

Le circolari ministeriali sulle gite sono ancora obbligatorie?

No: con l'autonomia scolastica il Ministero le considera un riferimento non più prescrittivo (nota 11 aprile 2012, n. 2209). Contano il regolamento della singola scuola e le norme generali sulla vigilanza.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Artt. 1218 e 2048 c.c.
  • Art. 61, L. 11 luglio 1980, n. 312
  • D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (autonomia delle istituzioni scolastiche)
  • Nota MIUR 11 aprile 2012, prot. n. 2209 (viaggi di istruzione e visite guidate)
  • Art. 2-ter, D.L. 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 109 (tutela INAIL nel sistema di istruzione)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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