In breve
- Durante l'orario scolastico gli studenti non possono usare lo smartphone, salvo i casi previsti dal PEI o dal PDP (nota MIM n. 5274/2024 per il primo ciclo, circolare MIM n. 3392/2025 per il secondo ciclo).
- Anche quando la registrazione è ammessa per lo studio personale, diffondere audio, foto o video senza aver informato le persone riprese e ottenuto il loro consenso non è consentito.
- Il docente ripreso può chiedere la rimozione, rivolgersi al Garante e, se il video è offensivo, presentare querela per diffamazione entro tre mesi; la scuola può adottare provvedimenti disciplinari verso lo studente.
Registrare e pubblicare non sono la stessa cosa
Quando si parla di studenti che riprendono un insegnante bisogna tenere separati due momenti: la registrazione e la diffusione. Le conseguenze più serie nascono quasi sempre dalla seconda, ma oggi anche la prima incontra limiti precisi.
Riprendere in classe: cosa dicono le regole
Il Ministero ha vietato agli studenti l'uso dello smartphone durante l'orario scolastico, prima nel primo ciclo (nota n. 5274 dell'11 luglio 2024) e poi nella scuola secondaria di secondo grado (circolare n. 3392 del 16 giugno 2025). Restano alcune eccezioni, in particolare quando l'uso del dispositivo è previsto dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato. Le scuole hanno recepito il divieto nei regolamenti d'istituto, che fissano anche le sanzioni.
Il Garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum «La scuola a prova di privacy» (edizione 2023), ha chiarito che la lezione si può registrare solo per scopi personali, come lo studio, e nel rispetto delle regole dell'istituto, che può limitare o vietare l'uso di registratori e smartphone. Per ogni altro uso, e in particolare per la diffusione online o nelle chat, occorre informare le persone riprese e ottenerne il consenso.
Una registrazione in classe, del resto, coinvolge i dati di tutti i presenti: la Cassazione lo ha affermato nel caso di un docente che registrava di nascosto le proprie lezioni, ritenendo legittimo il divieto imposto dal dirigente (Cass. civ., sez. lav., ord. 5 maggio 2022, n. 14270).
Il video finisce sui social: gli strumenti del docente
Se un video che ti riprende viene pubblicato senza consenso, puoi agire su più piani, anche contemporaneamente:
- Conservare le prove: salva il contenuto, l'indirizzo web, la data e l'ora, il profilo che lo ha pubblicato e quelli che lo hanno condiviso.
- Informare il dirigente scolastico, che può attivare le procedure interne verso lo studente e coinvolgere la famiglia.
- Chiedere la rimozione a chi ha pubblicato e alla piattaforma, esercitando il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR) e usando gli strumenti di segnalazione del social.
- Rivolgersi al Garante con un reclamo (art. 77 GDPR) o una segnalazione (art. 144 Codice privacy), se la richiesta non ottiene risultato.
- Presentare querela, se il video è montato o commentato in modo offensivo: la diffamazione via social è aggravata (art. 595, comma 3, c.p.) e la querela va proposta entro tre mesi dalla conoscenza del fatto.
- Chiedere il risarcimento, anche per l'uso abusivo dell'immagine (art. 10 c.c.); se l'autore è minorenne ne rispondono anche i genitori (art. 2048 c.c.).
Due precisazioni. La procedura rapida davanti al Garante prevista dalla legge sul cyberbullismo tutela i minorenni vittime di cyberbullismo (L. 71/2017), non il docente; può però servire ai compagni ripresi, se il video costituisce cyberbullismo nei loro confronti, tramite i genitori o direttamente se hanno compiuto quattordici anni. E il reato di trattamento illecito di dati (art. 167 Codice privacy) riguarda oggi solo ipotesi specifiche, non ogni pubblicazione non autorizzata.
Chi condivide il video ricevuto
Inoltrare o ripubblicare un video ricevuto da altri è una nuova diffusione, e chi lo fa ne risponde in proprio. Averlo ricevuto in una chat non autorizza a farlo circolare; se il contenuto è offensivo, ogni condivisione può integrare una diffamazione, e i gruppi numerosi amplificano il danno.
Le sanzioni per lo studente
La scuola può procedere sul piano disciplinare secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 4 D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025) e il regolamento d'istituto, con provvedimenti proporzionati e a finalità educativa, che nei casi più gravi possono arrivare all'allontanamento dalle lezioni. L'uso vietato dello smartphone e la diffusione del video sono condotte distinte e possono essere valutate entrambe.
Domande frequenti
Uno studente può registrare la lezione per studiare?
Solo se il regolamento d'istituto lo consente e nei limiti del divieto di smartphone. Per gli studenti con DSA la registrazione può essere prevista dal piano didattico personalizzato. In ogni caso la registrazione non può essere diffusa.
Se il video non è offensivo posso comunque farlo rimuovere?
Sì: la pubblicazione della tua immagine e della tua voce senza consenso è di regola illecita sul piano della privacy, anche quando il contenuto non è diffamatorio. In quel caso la strada è la richiesta di cancellazione e, se serve, il reclamo al Garante.
Rispondono anche i compagni che hanno fatto girare il video nelle chat?
Sì, ciascuno per la propria condotta: chi inoltra un contenuto lo diffonde a sua volta. Anche per loro la scuola può valutare provvedimenti disciplinari.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024 (uso degli smartphone nel primo ciclo di istruzione)
- Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 (uso degli smartphone nella scuola secondaria di secondo grado)
- Garante per la protezione dei dati personali, vademecum «La scuola a prova di privacy», edizione 2023
- Cass. civ., sez. lav., ord. 5 maggio 2022, n. 14270 (registrazione delle lezioni e dati personali dei presenti)
- Artt. 17 e 77 Regolamento UE 2016/679 (diritto alla cancellazione e reclamo al Garante)
- Art. 4 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 (sanzioni disciplinari degli studenti)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.