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Vigilanza e sicurezza

Studente in ritardo: il docente può rifiutare l'ingresso in classe?

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

Lasciare fuori dalla porta un alunno arrivato tardi può sembrare una risposta educativa, ma con un minorenne è una scelta rischiosa. Cosa comporta l'obbligo di vigilanza, che ruolo ha il regolamento d'istituto e come coinvolgere le famiglie.

In breve

  • Non esiste una disciplina nazionale specifica sugli ingressi in ritardo: le regole le fissa il regolamento d'istituto.
  • Un alunno minorenne ammesso a scuola è affidato alla vigilanza del personale anche se è in ritardo: lasciarlo in corridoio o mandarlo via non elimina la responsabilità (art. 2048 c.c.).
  • Il ritardo si gestisce con le regole dell'istituto, l'annotazione sul registro e il dialogo con la famiglia, non con l'esclusione dalla lezione.

La legge non fissa un orario oltre il quale si resta fuori

Nessuna norma nazionale stabilisce quanti minuti di ritardo siano tollerati o dopo quale ora uno studente non possa più entrare. La materia è affidata al regolamento d'istituto, che in genere indica fino a quando l'ingresso è ammesso dal docente in servizio, quando serve l'autorizzazione del dirigente o di un suo delegato, come si giustifica il ritardo e cosa accade se i ritardi si ripetono. Prima di decidere, quindi, il punto di partenza è sempre quel regolamento.

Il nodo della vigilanza

Il problema vero non è disciplinare, ma di vigilanza. Con l'iscrizione la scuola assume l'obbligo di vigilare sull'incolumità degli alunni per tutto il tempo in cui le sono affidati (Cass. civ., Sez. Unite, n. 9346/2002), e chi li ha in custodia risponde dei danni che causano, salvo provare di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.). Un alunno minorenne arrivato a scuola e ammesso nei suoi locali è affidato alla scuola: se il docente non lo fa entrare in classe, il ragazzo non torna sotto la responsabilità della famiglia. Resta sotto quella della scuola, ma senza nessuno che lo controlli.

Ecco perché lasciarlo in corridoio, farlo aspettare da solo in cortile o, peggio, rimandarlo a casa senza che la famiglia lo prenda in carico è la soluzione più rischiosa. Se in quel tempo il ragazzo si fa male o fa male a qualcuno, sarà difficile sostenere di non aver potuto impedire il fatto.

Quando il regolamento non consente l'ingresso immediato

Se il regolamento prevede che, oltre un certo orario, l'alunno entri solo all'ora successiva o con l'autorizzazione del dirigente, l'attesa deve avvenire comunque sotto sorveglianza, per esempio affidandolo a un collaboratore scolastico, che tra i suoi compiti ha l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni (CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, Allegato A). Il singolo docente non può improvvisare una regola diversa da quella dell'istituto, né trasformare il ritardo in una punizione: le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal regolamento in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998), con le relative garanzie, e lasciare un alunno da solo fuori dall'aula non può diventare una sanzione, perché lo sottrae alla vigilanza.

Gli studenti maggiorenni

Per i maggiorenni il regolamento può prevedere regole diverse, compresa la possibilità di lasciare l'istituto se l'ingresso non è ammesso. Anche in questo caso, però, finché lo studente si trova nei locali della scuola la vigilanza non scompare: si riduce in proporzione all'età e alla maturità, come ricorda la Cassazione (Cass. civ., sez. III, ord. n. 27923/2025).

Registro e famiglie

Il ritardo va annotato sul registro con l'orario effettivo di ingresso: è un dato che serve alla scuola, alla famiglia e, se i ritardi si ripetono, al consiglio di classe. Per i minorenni la giustificazione spetta ai genitori, secondo le modalità del regolamento, e i ritardi frequenti vanno segnalati alla famiglia senza attendere il colloquio di fine periodo. Nella scuola secondaria il patto educativo di corresponsabilità, che genitori e studenti sottoscrivono all'iscrizione (art. 5-bis D.P.R. 249/1998), è il luogo in cui questi impegni reciproci vengono messi per iscritto.

In sintesi: il ritardo si affronta con le regole dell'istituto e con il dialogo con la famiglia. Escludere dalla lezione un minorenne non risolve il problema e sposta il rischio proprio su chi doveva vigilare.

Domande frequenti

Il docente può lasciare fuori dall'aula un alunno arrivato in ritardo?

Se l'alunno è minorenne è una scelta da evitare: una volta ammesso a scuola è affidato alla vigilanza del personale, e lasciarlo senza controllo espone il docente e la scuola a responsabilità in caso di danni. Il ritardo va gestito secondo il regolamento d'istituto.

La scuola può rimandare a casa uno studente minorenne in ritardo?

Non da solo: un minorenne non può essere fatto uscire senza che la famiglia lo prenda in carico secondo le regole dell'istituto. Fino a quel momento la scuola deve vigilare su di lui.

Chi decide quanti ritardi sono tollerati?

Il regolamento d'istituto, che stabilisce anche chi autorizza l'ingresso, come si giustifica il ritardo e quando si informa la famiglia.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 2048 c.c.
  • Cass. civ., Sez. Unite, 27 giugno 2002, n. 9346 (obbligo di vigilanza che nasce dall'iscrizione)
  • Cass. civ., sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27923 (vigilanza commisurata alla maturità)
  • Allegato A, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (profilo del collaboratore scolastico)
  • D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e art. 5-bis (Statuto delle studentesse e degli studenti; patto educativo di corresponsabilità)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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Mi occupo di diritto scolastico e di procedimenti disciplinari. Allo Sportello rispondo io o un avvocato dello studio; nella consulenza dedicata studio i documenti e fissiamo il colloquio in videoconferenza per valutare la strategia.