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Rapporti con il dirigente

Ordini di servizio a scuola: forma scritta, rimostranza e limiti all'obbligo di eseguirli

Avv. Alessandro De Martino··4 min di lettura

L'ordine di servizio è lo strumento con cui il dirigente organizza il lavoro e va eseguito, ma non senza limiti. Quando chiedere la forma scritta, come contestare un ordine ritenuto illegittimo e quando il rifiuto diventa un problema disciplinare.

In breve

  • Un ordine impartito a voce è efficace, ma chiedere che sia messo per iscritto è legittimo ed è la premessa per contestarlo con la rimostranza (art. 17 D.P.R. 3/1957).
  • Se dopo la rimostranza l'ordine viene rinnovato per iscritto, va eseguito; non si esegue mai l'ordine il cui atto è vietato dalla legge penale (art. 17 D.P.R. 3/1957).
  • Per il personale ATA il contratto aggiunge un limite: non si esegue neppure l'ordine che costituisce illecito amministrativo (art. 23, comma 3, lett. h, CCNL 2019-2021).

Che cos'è un ordine di servizio

L'ordine di servizio è l'atto con cui il dirigente scolastico, nell'esercizio dei poteri di direzione e organizzazione, dispone come deve essere svolto il lavoro. Non è un provvedimento amministrativo: nella gestione del personale l'amministrazione agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001), e al dirigente spettano autonomi poteri di direzione e coordinamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (art. 25, comma 2). Il lavoratore, dal canto suo, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.).

Non tutto ciò che arriva nella casella di posta è un ordine: una circolare informativa o un invito non creano obblighi. E il potere organizzativo ha confini: la legge, il contratto, le delibere degli organi collegiali e la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.; art. 1, D.Lgs. 297/1994), che neppure il potere disciplinare può sindacare, nemmeno indirettamente (art. 48, comma 1, CCNL 2019-2021).

Deve essere scritto?

Non esiste una regola generale che imponga la forma scritta per ogni disposizione di servizio: anche un ordine dato a voce è efficace. La forma scritta, però, pesa molto. Il contratto la richiede per gli impegni derivanti dal piano annuale delle attività, che «sono conferiti in forma scritta» (art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021). E la scrittura è decisiva come prova: è difficile contestare l'inosservanza di un ordine di cui non resta traccia, ed è altrettanto difficile difendersi dopo aver eseguito un ordine che nessuno ammette di aver dato.

Chiedere che l'ordine sia messo per iscritto

Il docente può chiedere che una disposizione impartita a voce venga messa per iscritto. Non è un atto ostile: è la premessa per esercitare correttamente i propri diritti, perché il meccanismo della rimostranza ruota proprio attorno all'ordine «rinnovato per iscritto» (art. 17, D.P.R. 3/1957). La richiesta funziona meglio se è breve, scritta, di tono collaborativo, e chiede due cose: su quale fonte si fonda l'obbligo e in quale parte dell'orario va collocata l'attività. La sola richiesta, però, non autorizza a sospendere l'esecuzione.

La rimostranza

Per i docenti, ai quali non si applicano gli obblighi del dipendente previsti dal contratto per il personale ATA, la regola è quella dell'art. 17 del D.P.R. 3/1957: chi riceve un ordine che ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di eseguirlo; non deve comunque eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

La Cassazione ha precisato due aspetti. L'illegittimità deve essere reale e oggettiva, non solo percepita da chi riceve l'ordine. E il dipendente non può limitarsi a rifiutare: deve esporre obiezioni motivate a chi ha dato l'ordine (Cass. 30 novembre 2018, n. 31086).

Per il personale ATA la regola è scritta nel contratto, con un limite in più: non si esegue l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo (art. 23, comma 3, lett. h, CCNL 2019-2021).

Quando il rifiuto diventa insubordinazione

Il rifiuto puro e semplice, senza rimostranza o dopo che l'ordine è stato rinnovato per iscritto, espone a un procedimento disciplinare, anche se il docente era convinto delle proprie ragioni. Per i docenti la risposta va dalla censura alla sospensione e, nei casi estremi, alla destituzione, che il Testo unico prevede per i gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni (art. 498, comma 1, lett. d, D.Lgs. 297/1994). Quando l'ordine è discutibile ma non palesemente illegittimo, la strada più prudente è eseguirlo con riserva scritta e far valere le proprie ragioni con il sindacato o davanti al giudice del lavoro (art. 63, D.Lgs. 165/2001).

L'ordine che costituisce reato

Qui il dovere di obbedienza si ferma: l'ordine il cui contenuto è vietato dalla legge penale non si esegue, nemmeno se rinnovato per iscritto (art. 17, D.P.R. 3/1957). Eseguirlo non mette al riparo: del reato commesso per ordine dell'autorità risponde chi ha dato l'ordine, ma anche chi lo ha eseguito, salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo (art. 51 c.p.).

Domande frequenti

Un ordine dato a voce è valido?

Sì, non esiste una regola generale che imponga la forma scritta per ogni disposizione di servizio. Proprio per questo è legittimo chiedere che sia messo per iscritto, soprattutto quando lo si vuole contestare.

Dopo la rimostranza devo eseguire l'ordine?

Se il dirigente lo rinnova per iscritto, sì, salvo che l'atto sia vietato dalla legge penale. Per il personale ATA il contratto esclude l'esecuzione anche quando l'ordine costituisce illecito amministrativo.

Rifiutare un ordine che ritengo illegittimo mi mette al riparo da sanzioni?

Non necessariamente: l'illegittimità deve essere oggettiva e va fatta valere con una rimostranza motivata. Il rifiuto senza motivazione espone a un procedimento disciplinare anche quando l'ordine è discutibile.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Art. 17, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (limiti al dovere verso il superiore)
  • Artt. 5, comma 2, 25, comma 2, e 63, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
  • Artt. 23, comma 3, lett. h), 43, comma 4, e 48, comma 1, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (18 gennaio 2024)
  • Art. 498, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; art. 2104 c.c.; art. 51 c.p.
  • Cass. civ., sent. 30 novembre 2018, n. 31086

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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