In breve
- Un'altra attività svolta in malattia viola i doveri del lavoratore se fa presumere che la malattia non esista o se può pregiudicare o ritardare la guarigione (Cass. n. 2516/2024).
- Per il docente valgono comunque le regole sulle incompatibilità: gli incarichi retribuiti non autorizzati sono vietati sempre, non solo in malattia (art. 53 D.Lgs. 165/2001; art. 508 D.Lgs. 297/1994).
- Giustificare un'assenza con un certificato che attesta falsamente una malattia è reato ed è causa di licenziamento (artt. 55-quater e 55-quinquies D.Lgs. 165/2001).
Il criterio generale
La malattia giustifica l'assenza perché impedisce di svolgere il proprio lavoro, non perché impone l'inattività totale. Per questo la Cassazione non considera automaticamente illecita ogni attività svolta durante l'assenza, ma la valuta caso per caso. Lo svolgimento di un'altra attività, anche lavorativa, viola i doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede in due ipotesi: quando di per sé fa presumere che la malattia non esista, oppure quando, valutata in anticipo in relazione alla natura della patologia e alle mansioni, può pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2024, n. 2516; Cass., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858).
Lavorare per altri
È l'ipotesi più rischiosa. Chi è assente da scuola perché non è in condizione di lavorare e nel frattempo lavora altrove offre un argomento difficile da superare: se si può lavorare lì, perché non a scuola? La pronuncia del gennaio 2024 riguardava proprio un'attività svolta in malattia, per due giorni, nel negozio del coniuge. La valutazione resta legata alla patologia concreta, ma salvo situazioni del tutto particolari è una scelta da evitare.
Per il docente c'è un secondo livello di regole. Il dipendente pubblico non può svolgere incarichi retribuiti che non gli siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione, e i compensi percepiti senza autorizzazione vanno versati all'amministrazione (art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001). Per i docenti, inoltre, l'esercizio della libera professione richiede l'autorizzazione del dirigente scolastico ed è ammesso solo se non pregiudica le attività della funzione docente ed è compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (art. 508 D.Lgs. 297/1994). Un'attività non autorizzata è illecita sempre. Un'attività autorizzata, invece, non diventa automaticamente lecita durante la malattia: resta da valutare se sia compatibile con la patologia.
Le lezioni private
Il docente può impartire lezioni private, ma non ad alunni del proprio istituto, e deve informarne il dirigente scolastico (art. 508 D.Lgs. 297/1994). Durante la malattia, però, le lezioni private sono un caso particolarmente delicato, perché si tratta della stessa attività per cui si è assenti. Dare ripetizioni mentre si è in malattia per una laringite che impedisce di parlare è impossibile da conciliare con la diagnosi. Diverso può essere il caso di una patologia che impedisce di raggiungere la scuola ma non di parlare, come una frattura a una gamba; anche qui, però, la compatibilità va valutata con molta cautela e la situazione resta esposta a contestazioni. La scelta prudente è sospendere le lezioni private per tutta la durata della malattia.
Volontariato e attività non retribuite
Il fatto che un'attività non sia pagata non la rende per questo compatibile. Anche il volontariato, l'aiuto nell'attività di un familiare o l'impegno in un'associazione si misurano con lo stesso criterio: che cosa richiedono sul piano fisico e mentale, quanto sono visibili, se sono conciliabili con la prognosi. Un'attività breve e sedentaria, coerente con la malattia, è cosa diversa da un turno in una struttura di accoglienza o dall'allestimento di una manifestazione.
Quando la malattia non c'è
Il confine più netto riguarda la simulazione. Giustificare l'assenza mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia è causa di licenziamento disciplinare (art. 55-quater, comma 1, lett. a, D.Lgs. 165/2001) ed è reato, punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro; la stessa pena si applica al medico e a chiunque concorra nel reato (art. 55-quinquies, comma 1). Spesso è proprio l'attività svolta durante l'assenza a far emergere la simulazione.
In sintesi
Prima di dedicarsi a qualunque attività durante la malattia, retribuita o no, conviene chiedersi se è compatibile con la diagnosi e con le indicazioni del medico, se potrebbe rallentare la guarigione e, quando si tratta di lavoro, se è autorizzata. Nel dubbio, la scelta più prudente è rinviarla al rientro in servizio.
Domande frequenti
Ho l'autorizzazione per un secondo lavoro: posso continuare durante la malattia?
L'autorizzazione non basta. L'attività va valutata in relazione alla patologia: se fa dubitare della malattia o può ritardare la guarigione, espone a contestazioni anche se autorizzata.
Posso continuare le lezioni private mentre sono in malattia?
È sconsigliabile. Si tratta della stessa attività per cui si è assenti, ed è difficile conciliarla con una malattia che impedisce di insegnare.
Il volontariato è consentito durante la malattia?
Non è vietato in sé, ma va valutato come ogni altra attività: deve essere compatibile con la patologia e non deve ritardare la guarigione.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2024, n. 2516 (altra attività lavorativa durante la malattia)
- Cass. civ., sez. lav., ord. 5 settembre 2024, n. 23858
- Art. 53, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (incarichi non autorizzati)
- Art. 508, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (incompatibilità, lezioni private e libera professione del personale docente)
- Art. 55-quater, comma 1, lett. a), e art. 55-quinquies, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.