In breve
- Offendere un docente in sua assenza scrivendo su un social network è diffamazione aggravata, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro (art. 595, comma 3, c.p.).
- La querela va presentata entro tre mesi da quando si è avuta notizia del fatto (art. 124 c.p.); se il reato è commesso a causa delle funzioni, con la condanna il giudice ordina anche il pagamento di una somma da 500 a 10.000 euro alla scuola (art. 3 L. 150/2024).
- La prima cosa da fare è conservare le prove e informare il dirigente; rispondere sullo stesso tono espone il docente a nuove responsabilità.
Che reato è
L'offesa alla reputazione di una persona assente, comunicata a più persone, è diffamazione (art. 595 c.p.). Se avviene con un mezzo di pubblicità la pena è più alta: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro. La Cassazione considera i social network un mezzo di pubblicità, perché il messaggio può raggiungere un numero indeterminato di persone (Cass. pen., sez. I, n. 24431/2015). Non serve che il docente sia nominato: basta che chi legge possa capire di chi si parla.
Un messaggio offensivo scritto in una chat di genitori o di studenti a cui il docente non partecipa può a sua volta essere diffamazione, anche se non sempre nella forma aggravata. Diverso è l'insulto rivolto direttamente all'interessato, ad esempio in un messaggio privato: l'ingiuria non è più reato dal 2016 ed è oggi un illecito civile, che dà diritto al risarcimento ma non alla querela (D.Lgs. 7/2016).
Cosa fare subito
- Non rispondere sullo stesso canale e con lo stesso tono. Una replica offensiva può trasformare chi è stato offeso in autore di un illecito e indebolisce la sua posizione.
- Conservare le prove: schermate complete, con data, ora, nome del profilo e indirizzo web del contenuto, prima che venga cancellato. Nei casi più seri è utile un'acquisizione tecnica che ne attesti l'integrità, perché una semplice schermata può essere contestata.
- Annotare quando hai saputo del contenuto: da quel giorno decorrono i tre mesi per la querela (art. 124 c.p.).
- Informare per iscritto il dirigente scolastico.
Le strade possibili
La querela si presenta alla polizia giudiziaria, anche alla Polizia postale, o alla Procura della Repubblica. In alternativa o in aggiunta si può inviare una diffida con richiesta di rimozione e di scuse, che a volte basta a chiudere la vicenda senza processo, e agire in sede civile per il risarcimento del danno alla reputazione.
Se l'offesa è legata all'attività di insegnamento c'è una conseguenza ulteriore, introdotta nel 2024: con la sentenza di condanna per un reato commesso contro il personale scolastico a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice ordina sempre, oltre all'eventuale risarcimento, il pagamento di una somma da 500 a 10.000 euro in favore della scuola di appartenenza della persona offesa (art. 3 L. 150/2024). Per le aggressioni fisiche rinviamo a questo approfondimento.
Se l'autore è uno studente
Lo studente che ha compiuto quattordici anni può rispondere penalmente, se era capace di intendere e di volere; per il danno rispondono anche i genitori (art. 2048 c.c.). La scuola può inoltre adottare provvedimenti disciplinari secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il regolamento d'istituto.
Attenzione a una confusione frequente: la legge sul cyberbullismo tutela le vittime minorenni (art. 1, comma 2, L. 71/2017). Le offese a un docente non rientrano in quella procedura, ma restano perseguibili con gli strumenti ordinari.
Il ruolo della scuola
Il dirigente informato può convocare la famiglia, avviare il procedimento disciplinare verso lo studente e prendere posizione a tutela del proprio personale. Coinvolgerlo subito rafforza la posizione del docente e lascia traccia di quanto accaduto. Il suo intervento non sostituisce però la querela, che spetta solo alla persona offesa e ha un termine che continua a decorrere mentre la scuola valuta il da farsi.
Domande frequenti
Un insulto in un messaggio privato è reato?
No: l'offesa rivolta direttamente alla persona è ingiuria, che dal 2016 è un illecito civile. Si può chiedere il risarcimento in sede civile, ma non presentare querela (D.Lgs. 7/2016).
Il termine per la querela parte dalla pubblicazione del post?
No, dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.). Se scopri oggi un post pubblicato settimane fa, i tre mesi decorrono da oggi, ma conviene poterlo dimostrare.
La scuola può presentare querela al posto mio?
No, la querela spetta alla persona offesa. La scuola può però intervenire sul piano disciplinare verso lo studente e con la famiglia.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 595, comma 3, c.p. (diffamazione con mezzo di pubblicità)
- Cass. pen., sez. I, sent. n. 24431/2015 (diffamazione aggravata a mezzo social network)
- Art. 124 c.p. (termine di tre mesi per la querela)
- Art. 3 L. 1 ottobre 2024, n. 150 (riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica)
- D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (abrogazione del reato di ingiuria e illeciti civili)
- Art. 1, comma 2, L. 29 maggio 2017, n. 71 (cyberbullismo in danno di minorenni)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.