In breve
- L'anno scolastico termina il 31 agosto; le attività didattiche, comprensive di scrutini ed esami, si svolgono entro il 30 giugno, salvo la conclusione a luglio degli esami (art. 74, commi 1 e 2, D.Lgs. 297/1994).
- Scrutini ed esami sono obbligatori e fuori dalle 40+40 ore; le altre riunioni sono dovute se previste nel piano annuale (art. 44, comma 3, CCNL 2019-2021).
- La partecipazione alle commissioni dell'esame di maturità è un obbligo di servizio: vi si rinuncia solo per legittimo impedimento (art. 1, comma 4, D.M. 183/2019).
Fine delle lezioni e fine dell'anno
La data dell'ultima campanella è fissata dal calendario regionale. L'anno scolastico, invece, va dal 1° settembre al 31 agosto, mentre le attività didattiche, comprensive di scrutini ed esami, si svolgono entro il 30 giugno, con l'eventuale conclusione a luglio degli esami di maturità (art. 74, commi 1 e 2, D.Lgs. 297/1994). Il docente di ruolo e il supplente annuale restano in servizio fino al 31 agosto; il supplente fino al termine delle attività didattiche, fino al 30 giugno.
Essere in servizio, però, non significa dover essere a scuola ogni giorno. Dopo le lezioni sono dovuti:
- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti di valutazione, obbligatori e fuori dal monte delle 40+40 ore (art. 44, comma 3, lett. c), CCNL 2019-2021);
- le attività collegiali previste nel piano annuale, come il collegio di fine anno, la verifica finale e l'informazione alle famiglie sugli esiti degli scrutini, nei limiti delle 40+40 ore;
- la documentazione finale richiesta dalla scuola, che rientra nelle attività di valutazione e documentazione proprie della funzione (art. 44, comma 1).
Non è dovuta una presenza generica, né una firma quotidiana in assenza di attività deliberate. Lo scrutinio, invece, è un obbligo pieno: l'assenza va giustificata con un impedimento documentato, come la malattia.
Esami: si può rifiutare la nomina?
Per l'esame di maturità la partecipazione alle commissioni rientra tra gli obblighi di servizio del personale della scuola (art. 1, comma 4, D.M. 183/2019, modificato dal D.M. 45/2026). Non si può rifiutare l'incarico né lasciarlo, anche se la sede non è quella richiesta o la commissione opera in un ordine di studi diverso, salvo legittimo impedimento; le inosservanze possono avere rilievo disciplinare. La semplice preferenza personale non è un impedimento. Secondo le istruzioni per la sessione 2026, i docenti che fruiscono delle agevolazioni dell'art. 33 della legge 104 hanno invece la facoltà di non accettare la designazione a commissario interno e non sono tenuti a presentare domanda come commissari esterni.
Chi non è nominato, nella sessione 2026, è rimasto a disposizione della scuola fino al 30 giugno, con presenza in servizio nei giorni delle prove scritte (nota MIM n. 90455 del 25 marzo 2026): è una disponibilità per le sostituzioni, non un obbligo di presenza quotidiana.
Malattia durante gli esami
Secondo le istruzioni ministeriali per la sessione 2026, l'impedimento va comunicato immediatamente: i commissari, interni ed esterni, al proprio dirigente scolastico, i presidenti all'ufficio scolastico regionale. La documentazione va prodotta entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento; alla sostituzione provvede il dirigente scolastico per i commissari interni e l'ufficio scolastico regionale per esterni e presidenti.
Luglio e agosto: ferie e convocazioni
Le ferie, 32 giorni lavorativi (30 nei primi tre anni di servizio) più quattro giornate per le festività soppresse, si chiedono al dirigente e, per i docenti, si fruiscono nei periodi di sospensione delle attività didattiche (artt. 13 e 14 CCNL 29 novembre 2007): in pratica soprattutto a luglio e agosto. Il contratto non prevede per i docenti un istituto di reperibilità. Le ferie già in godimento possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio, ma il docente ha diritto al rimborso delle spese documentate di rientro e di ritorno al luogo delle ferie e di quelle sostenute per il periodo non goduto (art. 13, comma 12). Una convocazione estiva è legittima se riguarda un'attività dovuta e programmata; per ogni richiesta di rientro è bene chiedere un ordine scritto.
Scuola dell'infanzia
Nell'infanzia l'orario di insegnamento è di 25 ore settimanali (art. 43, comma 5, CCNL 2019-2021) e le attività educative possono proseguire oltre la fine delle lezioni degli altri ordini, fino al limite del 30 giugno fissato dalla legge per le attività didattiche (art. 74, comma 2, D.Lgs. 297/1994). La data effettiva è quella del calendario regionale: fino a quel giorno l'orario con i bambini resta pieno, dopo valgono le regole degli altri docenti.
Domande frequenti
Dopo la fine delle lezioni devo firmare ogni giorno a scuola?
No. Sono dovuti scrutini, esami e le attività previste dal piano annuale; una presenza generica, senza attività deliberate, non ha base nel contratto.
Posso rinunciare alla nomina in commissione perché la sede è lontana?
No. La sede non richiesta non è un legittimo impedimento, che deve consistere in un motivo documentato come la malattia.
In ferie devo restare reperibile?
Il contratto non prevede per i docenti un obbligo di reperibilità. Un eventuale richiamo dalle ferie deve dipendere da motivi di servizio e dà diritto al rimborso delle spese.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 74, commi 1 e 2, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (anno scolastico e attività didattiche)
- Art. 44, commi 1 e 3, CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (scrutini, esami e 40+40 ore)
- Art. 1, comma 4, D.M. 5 marzo 2019, n. 183, modificato dal D.M. n. 45/2026 (obbligo di partecipazione alle commissioni)
- Nota MIM prot. n. 90455 del 25 marzo 2026 (commissioni dell'esame di maturità 2025/2026)
- Artt. 13 e 14 CCNL scuola 29 novembre 2007 (ferie e festività soppresse)
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.