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Valutazione e scrutini

Bocciatura e ricorso al TAR: quando la non ammissione è illegittima e cosa può fare il giudice

Avv. Alessandro De Martino··5 min di lettura

Il TAR non rifà la valutazione dei docenti: controlla come è stata presa la decisione. Quando una non ammissione è viziata, entro quanto tempo si impugna e che cosa succede se viene annullata.

In breve

  • Il giudice amministrativo controlla la legittimità della non ammissione (procedura, istruttoria, motivazione, rispetto delle regole), non il merito dei voti, e non può pronunciarsi su poteri che la scuola non ha ancora esercitato (art. 34, comma 2, c.p.a.).
  • Il ricorso al TAR va notificato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'esito; in alternativa c'è il ricorso straordinario, entro centoventi giorni (art. 41, comma 2, c.p.a.; art. 9 D.P.R. 1199/1971).
  • Se lo scrutinio è annullato, il consiglio di classe deve valutare di nuovo tenendo conto della sentenza: l'annullamento non equivale all'ammissione alla classe successiva.

Chi decide e con quali regole

La bocciatura non è il voto di un singolo docente: è la deliberazione del consiglio di classe (nella primaria, dei docenti contitolari della classe), ed è quella che si impugna. Le regole cambiano molto con l'ordine di scuola.

Nella secondaria serve anche la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate (art. 5 D.Lgs. 62/2017; art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009).

Che cosa controlla il giudice

La valutazione del profitto è espressione di discrezionalità tecnica: il TAR non si chiede se lo studente meritasse cinque o sei e non sostituisce il proprio giudizio a quello dei docenti. Può annullare la decisione per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere (art. 29 c.p.a.). I vizi che portano più spesso all'annullamento sono:

Non basta, invece, sostenere che il voto sia severo: finché la valutazione resta nella fascia dell'opinabile, la questione è didattica, non giuridica.

I termini per agire

Il primo passo è di solito l'accesso agli atti (artt. 22 e seguenti L. 241/1990): verbali, registro, prove, griglie, criteri, PDP o PEI. Poi le strade sono due, alternative tra loro.

Un'istanza di riesame alla scuola resta possibile, ma non sospende i termini per ricorrere.

Se lo scrutinio viene annullato

Annullare non significa ammettere. Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.): la valutazione resta alla scuola. Nel caso di Bolzano il tribunale ha annullato la non ammissione senza ordinare l'ammissione: il consiglio di classe deve tornare a decidere, tenendo conto di ciò che la sentenza ha rilevato. La nuova decisione può essere anche di nuovo negativa, se questa volta è istruita e motivata correttamente. Se la scuola non esegue la sentenza, si può chiedere al giudice di dare attuazione al giudicato, fino alla nomina di un commissario ad acta.

Quanto ai costi, le spese seguono di regola la soccombenza: se la famiglia vince, sono a carico dell'Amministrazione, oppure il giudice le compensa. Nei casi più seri all'annullamento può aggiungersi il risarcimento del danno.

Domande frequenti

Si può fare ricorso perché la bocciatura sembra ingiusta?

Si può, ma il ricorso deve far valere vizi di legittimità: procedura, istruttoria, motivazione, regole violate. Se contesta solo il merito del voto non può essere accolto, perché il TAR non sostituisce il proprio giudizio a quello dei docenti.

Il termine di sessanta giorni si ferma ad agosto?

Sì: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. La sospensione però non riguarda il procedimento cautelare, e nei casi scolastici è bene muoversi presto se si vuole chiedere una misura urgente.

Se il TAR annulla la bocciatura, lo studente è ammesso alla classe successiva?

Non automaticamente. L'annullamento obbliga il consiglio di classe a una nuova valutazione; un'ammissione provvisoria può arrivare con una misura cautelare, ma la decisione finale resta alla scuola.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, artt. 3, commi 1 e 3, 5 e 6, commi 2 e 2-bis (comma 2-bis inserito dalla L. 1° ottobre 2024, n. 150)
  • D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, artt. 4, commi 5 e 6, 7 e 14, comma 7, come modificati dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 (in vigore dal 10 ottobre 2025)
  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), artt. 29, 34, comma 2, 41, comma 2, e 54, commi 2 e 3
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 9 e 14, come modificati dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, conv. dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 (ricorso straordinario)
  • TRGA Bolzano, sent. n. 73/2026, depositata il 30 marzo 2026 (motivazione smentita dalla pagella: annullamento senza obbligo di ammissione)

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una valutazione del caso concreto.

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